Cassazione Penale, Sentenza n. 20406/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva più censure: 1) vizio per travisamento della prova e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente interpretato e parcellizzato le prove (testimonianze del brigadiere Giudici e di Burotti Stefano e documentazione fotografica) arrivando a conclusioni non confortate dagli atti; 2) illogicità per avere ritenuto irrilevante la produzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo dell'attrazione, contestando l'accuratezza dell'ispezione dei Carabinieri NIL; 3) violazione dell'art. 546 c.p.p. per presunto contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (il dispositivo, secondo la ricorrente, avrebbe condannato solo per i capi 2 e 3, mentre la motivazione avrebbe condannato per tutti e tre i capi); 4) vizio per diniego della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131‑bis c.p., con la richiesta di ritenere applicabile la causa di non punibilità; 5) violazione e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163, 164 c.p.), e contestazione del mancato riconoscimento del beneficio nonostante precedenti concessioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso eccetto uno. In sintesi: 1) il motivo sul presunto travisamento della prova è inammissibile perché mira a un rinnovato sindacato di merito (la Cassazione può intervenire solo se la prova risultasse inesistente o il giudice di merito avesse tratto un risultato incontestabilmente difforme da quello reale); la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha accertato la qualifica di datore di lavoro della ricorrente e la violazione degli obblighi di informazione e formazione (art. 36, 37, 18 D.lgs. 81/2008) in relazione ai lavoratori Burotti e Pagnoni; 2) il motivo relativo all'ordinanza del riesame è generico e irrilevante, poiché il provvedimento annullato riguardava profili di sicurezza diversi da quelli contestati nel procedimento penale sui doveri informativi/formativi; 3) non sussiste contrasto tra dispositivo e motivazione: il dispositivo dichiara la condanna per "tutti i reati ascritti" precisando la limitazione ai capi 2 e 3 rispetto al solo dipendente Pagnoni; la motivazione è coerente con il dispositivo; 4) la richiesta di riconoscere la causa di non punibilità per tenuità è stata respinta: la Corte ha ritenuto che non ricorrano i requisiti (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità) alla luce della gravità e molteplicità delle violazioni in un'attività imprenditoriale ad alto rischio (piattaforma a 50 m. con ristorazione); 5) è fondato il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato che, trattandosi di soggetto già beneficiario del beneficio, il Tribunale avrebbe dovuto subordinare una nuova concessione all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; pertanto la Corte annulla la sentenza limitatamente al rifiuto della sospensione condizionale e rinvia al Tribunale di Como in diversa persona per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità della ricorrente è irrevocabile.
Norme richiamate
D.lgs. n. 81/2008, art. 37 comma 1
Obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi connessi alle mansioni: la Corte ha ritenuto che la mancata informazione ai lavoratori presenti costituisca violazione rilevante ai fini penali.
Obbligo di informazione e formazione: il Tribunale ha accertato l'inadempimento relativo ai lavoratori Burotti e Pagnoni, usandolo come fondamento della responsabilità.
D.lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. c)
Divieto di affidare mansioni senza tener conto delle capacità/condizioni dei lavoratori: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla violazione in relazione al lavoratore Pagnoni.
D.lgs. n. 81/2008, art. 55 comma 5 lett. c)
Previsione sanzionatoria per violazioni delle norme di salute e sicurezza: tale disposizione è stata applicata per qualificare i reati contestati.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la Cassazione può censurare solo il travisamento inteso come palese difformità tra risultato obiettivo della prova e convincimento del giudice di merito, non una diversa valutazione probatoria.
Codice di procedura penale, art. 546
Coerenza tra dispositivo e motivazione: la Corte ha ritenuto che non sussistesse contrasto insanabile, avendo il dispositivo chiarito la portata delle condanne.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: interpretata in senso restrittivo; richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; nel caso concreto non trovati i requisiti.
Criteri per la determinazione della pena (natura, mezzi, tempo, luogo, gravità ecc.) utilizzati per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131‑bis.
Sospensione condizionale della pena: la Corte richiama che, se l'imputato ha già goduto del beneficio in precedenza, il nuovo riconoscimento può essere subordinato all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165; l'errata applicazione di tale principio ha reso necessario il rinvio.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze sul "travisamento della prova" devono dimostrare una palese difformità tra il risultato oggettivo della prova e quanto il giudice di merito ha effettivamente considerato; non bastano richieste di riconsiderazione della valutazione delle prove.
- La produzione di provvedimenti di altro procedimento (es. ordinanza del riesame che annulla un sequestro) è rilevante solo se attinente alle stesse norme penali contestate; decisioni su profili diversi di illecito amministrativo/tecnico possono essere irrilevanti nel giudizio penale sui doveri formativi/informativi.
- Il confronto tra dispositivo e motivazione deve essere fatto nel loro testo integrale: apparentI discrepanze formali non incidono se il dispositivo, letto nel contesto, corrisponde alla motivazione.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131‑bis) richiede valutazione rigorosa e congiunta di particolar tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la presenza di più violazioni gravi o di elevato rischio per la salute dei lavoratori ostacola l'applicazione.
- La sospensione condizionale della pena, se già precedentemente concessa all'imputato, può essere nuovamente riconosciuta solo subordinando il beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; il giudice deve valutare e motivare esplicitamente tale condizione.
- Per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) è cruciale provare che il datore di lavoro ha omesso obblighi fondamentali: informazione, formazione e adeguata valutazione delle capacità dei lavoratori rispetto ai compiti affidati.
- In appello/ricorso è essenziale specificare il nesso diretto e motivato tra le prove citate e il vizio di diritto contestato; censure generiche o prive di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →