Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso l'originaria decisione del GIP che aveva respinto la custodia cautelare in carcere, aveva applicato la misura cautelare personale. L'indagato è accusato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con ruolo di custode e confezionatore) e di delitti fine contestati. Il GIP aveva ritenuto venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari per la presunta disarticolazione dell'associazione e l'assenza di reati dopo l'agosto 2024; la difesa ha prodotto documenti (costituzione di nucleo familiare, lavoro) per dimostrare la modificazione delle condizioni di vita. Il Tribunale, invece, ha ritenuto che le attività illecite proseguivano fino al 2024 (breve lasso temporale rispetto ai fatti), che gli arresti dei capi non avevano interrotto l'attività dell'organizzazione e che il ruolo e la personalità dell'imputato mostrano un elevato rischio di reiterazione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge perché, a suo avviso, la valutazione del pericolo di reiterazione sarebbe stata congetturale e non supportata da elementi concreti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura sia sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di violazioni di norme o di motivazione mancante o manifestamente illogica, e che nel caso concreto non sussistono tali profili. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale: breve lasso temporale dai fatti contestati, persistenza dell'attività dell'associazione nonostante gli arresti e fatti specifici (episodio del 23/7/2024) che dimostrano la continuità dell'attività del ricorrente nel sodalizio. La produzione difensiva non è risultata idonea a superare la presunzione relativa di pericolosità connessa all'addebito associativo. Perciò il provvedimento cautelare è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che il pericolo di commissione di altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; l'attualità si valuta con una prognosi sulla continuità del periculum libertatis considerando la personalità dell'indiziato, le modalità del fatto e le sue concrete condizioni di vita.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nei reati associativi opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso dai fatti va considerato dal giudice e, se rilevante e privo di ulteriori condotte sintomatiche, può contribuire a escludere le esigenze cautelari.
Cass. sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018
Ricorda che la valutazione prognostica non richiede la previsione di una "specifica occasione" di delinquere; il giudice effettua una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative basata su analisi concreta degli elementi disponibili.
Cass. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019)
Conferma che la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione si fonda su analisi delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; la profondità dell'analisi deve crescere con l'aumentare dell'intervallo temporale dai fatti.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati associativi il giudice parte da una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la difesa può superarla solo con elementi concreti e convincenti che dimostrino la cessazione del pericolo (es. lungo periodo di astensione da condotte, prova di serio cambiamento delle condizioni di vita).
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica e non richiede l'indicazione di una specifica occasione futura di delinquere, ma una motivazione adeguata che consideri personalità, modalità di azione e contesto.
- Documenti che attestano una mutata condizione personale (lavoro, famiglia) possono essere rilevanti, ma devono risultare pienamente idonei a confutare la presunzione connessa all'addebito associativo e la valutazione degli elementi indiziari concreti.
- In sede di legittimità la valutazione sulle esigenze cautelari è sindacabile solo se emerge una manifesta illogicità, mancanza di motivazione o violazione di specifiche norme; le valutazioni prognostiche accurate del giudice del merito sono difficilmente riformabili.
- Se ci sono elementi fattuali che dimostrano la continuità dell'attività illecita nonostante arresti e provvedimenti, è probabile l'applicazione di misure cautelari anche se è passato un periodo dall'ultima condotta contestata.
- Chi propone ricorso infondato in Cassazione rischia la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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