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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato arrestato il 10 ottobre 2020 per detenzione di banconote false (499 pezzi da 50 euro e 309 pezzi da 20 euro) e trattenuto in carcere fino al 7 maggio 2021 (209 giorni). Con sentenza del Tribunale di Massa del 7 maggio 2021 è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (perché il fatto non costituisce reato). Chiese quindi la riparazione per ingiusta detenzione, ma la Corte d'appello di Genova respinse la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa all'ingiusta detenzione per colpa grave (per aver inizialmente esercitato il diritto di non rispondere, non aver chiesto la revoca della misura, e per la sua condotta complessiva ritenuta gravemente colposa). Scoccimarro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che l'esercizio del diritto di non rispondere e la mancata istanza di revoca non possono configurare colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che la Corte territoriale non abbia fornito una motivazione specifica e sufficiente circa quale comportamento costituisse la 'colpa grave' che avrebbe escluso il diritto all'indennizzo. La Cassazione ha affermato che l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere valutato come colpa ostativa, richiamando la modifica normativa (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188) che chiarisce che l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova, rimettendo a quella Corte anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione di banconote false finalizzata all'immissione in circolazione; è il reato originariamente contestato al ricorrente.

  • art. 453 e art. 61 n. 11 quater cod. pen.

    Norme richiamate a corredo dell'imputazione per definire la qualificazione del fatto e le relative circostanze.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la formula di proscioglimento 'perché il fatto non costituisce reato'; con riferimento alla quale il ricorrente è stato assolto, determinando la perdita di efficacia della misura cautelare.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    "l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    Interpretazione (richiamata dalla Corte) della disposizione, come modificata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, nel senso che l'esercizio della facoltà di non rispondere non costituisce di per sé causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere; la Corte sottolinea che il suo esercizio è tutelato e non può essere sanzionato ai fini della riparazione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Intervento normativo che ha modificato l'art. 314 c.p.p.; la Corte si riferisce alla modifica che tutela espressamente l'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini del diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • L'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.) non può essere considerato di per sé 'colpa grave' ai fini della esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p. come modificato).
  • La mancata opposizione alla convalida dell'arresto o l'assenza di una istanza di revoca della misura, di per sé, non configurano automaticamente colpa grave: non è consentito basare una valutazione di colpa su mere supposizioni sull'esito di eventuali richieste.
  • Per escludere l'indennizzo la motivazione deve indicare specificamente quale condotta del richiedente, ricostruita secondo i fatti accertati o non esclusi, integri dolo o una colpa gravissima (negligenza, imprudenza o inosservanza di legge e regolamenti) e come tale abbia determinato l'intervento dell'autorità.
  • La valutazione del giudice della riparazione è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: occorre confrontare la condotta del richiedente con le ragioni dell'intervento cautelare e motivare il nesso causale tra comportamento e ingiusta detenzione.
  • La mancanza di una motivazione specifica e congrua sulla colpa grava la decisione di annullamento in sede di legittimità: la Corte di cassazione è pronta ad annullare e rinviare se la Corte territoriale non esplicita in modo adeguato la condotta ostativa.

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