Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marrali impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame sollevando due censure principali: (1) vizi nella valutazione dei "gravi indizi" relativi al capo 2 (sostiene che le intercettazioni e le prove non comprovano la sua consapevolezza del presunto debito di droga né una fattiva partecipazione alle intimidazioni; contesta anche l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis e/o 416-bisl ritenendo i rapporti con Burgio occasionali); (2) errori nella valutazione delle esigenze cautelari (sostiene l'assenza del pericolo di reiterazione, la marginalità del ruolo, l'assenza di contestazione del reato associativo, il fatto che i fatti si sono esauriti nel 2024 e che il precedente penale si è concluso con affidamento in prova eseguito positivamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi (richiamando intercettazioni, immagini sul cellulare di Burgio, servizi di sopralluogo/monitoraggio GPS e dichiarazioni dell'indagato, nonché il contributo di Marrali nell'individuare e fotografare le autovetture obiettivo). Ha inoltre confermato la valutazione sulle esigenze cautelari: sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, alla luce del contesto mafioso, della stabilità del vincolo con Burgio, della capacità di controllo del territorio del gruppo e del precedente penale. Disposto l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non riconoscendo la colpa grave nel proporre il ricorso.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio di concorso di persone nel reato: utilizzato per ricondurre la partecipazione di Marrali alle azioni intimidatorie nell'ambito di un insieme di condotte e soggetti.
art. 56 c.p.
Regime della partecipazione al reato (concorso di persone); richiamato in relazione alla compartecipazione alle condotte illecite.
art. 629 c.p.
Riferimento al reato di estorsione (o tentata estorsione); la valutazione indiziaria ha ritenuto Marrali coinvolto nell'individuazione degli obiettivi per finalità estorsive.
art. 416-bis c.p. (citato come aggravante/condizione di tipo mafioso)
Il Tribunale ha ritenuto configurabile l'aggravante/agevolazione di tipo mafioso in ragione dell'uso di metodi intimidatori tipici dei sodalizi mafiosi e del contributo di Marrali a favorire il monopolio del narcotraffico del gruppo.
art. 192 c.p.p. (commi richiamati dal provvedimento di merito)
Distinzione tra il criterio di gravità degli indizi in fase cautelare (meno stringente) e il criterio di precisione e concordanza richiesto per la decisione di merito; richiamata per spiegare il diverso standard probatorio in sede cautelare.
art. 273 c.p.p.
Norme in tema di misure cautelari richiamate per sottolineare che il giudizio cautelare richiede elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità (gravi indizi), senza l'applicazione integrale dei requisiti del giudizio di merito.
art. 275 (comma 3) c.p.p.
Richiamato in relazione alla presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione nei contesti mafiosi.
art. 616 c.p.p.
Previsione dell'obbligo di rimborso delle spese processuali a carico del ricorrente, qui richiamata per condannare Marrali al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione all'adozione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, con riferimento ai criteri di applicazione e all'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In fase cautelare il requisito dei "gravi indizi" è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una valutazione che fondi una "qualificata probabilità" di responsabilità, basata su un complesso di elementi (intercettazioni, foto, GPS, dichiarazioni) anche se non ancora perfettamente coordinati.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare misure cautelari, verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito ma non rientra nella riconsiderazione ampia degli elementi probatori; le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili.
- La configurazione di elementi di tipo mafioso (art. 416-bis) può essere desunta non solo da legami associativi formali, ma anche dall'uso di metodi intimidatori tipici (armi da fuoco, incendi) e dal contributo funzionale al mantenimento del controllo territoriale e del monopolio del traffico di stupefacenti.
- Il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione sono fondamenti legittimi per la custodia cautelare, soprattutto in contesti violenti o mafiosi e quando sussistono vincoli stabili con soggetti di rilievo criminale, anche se il ruolo dell'indagato appare non 'materialmente' esecutivo ma strumentale.
- I precedenti, anche se conclusi con misure alternative (es. affidamento in prova), non sono automaticamente ostativi alla custodia cautelare se il quadro indiziario e il contesto giustificano il mantenimento della misura.
- In cassazione per misure cautelari è rischioso fondare il ricorso su una semplice rivalutazione degli elementi di fatto: bisogna denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione per sperare nell'accoglimento.
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