Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari applicati dal G.I.P. per i reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e aggravante ex art. 416-bisl c.p. Il ricorrente ha proposto quattro censure: 1) contestazione della sussistenza e della motivazione dell'aggravante 416-bisl; 2) censura della valutazione indiziaria circa l'attività di spaccio (assenza documentata di presenza nelle piazze di spaccio, rapporti occasionali con il sodalizio, numeri telefonici dismessi); 3) mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 (sostegno che si sarebbe trattato di uso personale, non di cessione); 4) contestazione delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, incensuratezza e lavoro stabile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in pieno. Primo motivo: dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per non essere stato sollevato nel riesame, e perché la difesa non ha dimostrato le concrete ripercussioni del difetto motivazionale. Secondo e terzo motivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando le chat sequestrate al detenuto Burgio da cui emergeva l'acquisto da parte di Segretario di circa 60 grammi di cocaina senza pagamento, l'invio di un verbale di sequestro contraffatto e la giustificazione incoerente; tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con semplice uso personale e indicativi di destinazione alla cessione. La qualificazione ex art. 73, comma 5 non è risultata necessaria alla luce di qualità e quantità. Quarto motivo: confermata la persistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità degli arresti domiciliari, in ragione della capacità di approvvigionamento, della rilevanza ponderale della sostanza e del vincolo fiduciario con soggetti inseriti nel traffico, con rischio di reiterazione. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione procedurale collegata all'applicazione della misura da parte del G.I.P. a seguito di declaratoria di incompetenza; usato per descrivere la procedura di adozione della misura
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 5 (menzionato)
Norma sostanziale sui reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che qualità e quantità (circa 60 g di cocaina) fossero compatibili con finalità di cessione e che la mancata specifica qualificazione ex comma 5 non pregiudicasse la valutazione cautelare
art. 416-bisl c.p.
Aggravante per delitti commessi a favore di associazione mafiosa; la Corte ha considerato la censura inammissibile poiché non adeguatamente specificata e non dedotta nel riesame, e ha rilevato che la carenza motivazionale non è stata mostrata come lesiva in concreto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a invocare la presunzione ma ha fondato il giudizio su elementi concreti
art. 192 cod. proc. pen.
commi 2, 3 e 4 (richiamati)
Distinzione tra criteri per il giudizio di merito (richieste di precisione e concordanza degli indizi) e quelli applicabili nella fase cautelare; la Corte ribadisce che per misure cautelari il livello probatorio richiesto è minore rispetto al giudizio di condanna
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Collegamento normativo che richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 per il giudizio cautelare; utilizzato per spiegare i limiti della valutazione indiziaria in fase cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
Massime di principio
- In sede cautelare il requisito dei "gravi indizi" è meno stringente rispetto agli standard probatori richiesti per la condanna: è sufficiente un quadro di "qualificata probabilità" non la precisione e concordanza richieste per il giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, verifica la logicità e la sufficienza argomentativa del provvedimento impugnato ma non può riesaminare i fatti né riformulare una diversa valutazione delle fonti probatorie.
- Censure per carenze motivazionali sono ammissibili solo se la difesa dimostra con adeguata specificità la concreta lesione dei diritti dell'indagato o che la carenza ha inciso sull'an o sul quomodo della misura; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Se la quantità e la qualità della sostanza e le modalità della condotta (es. acquisto ingente, cessioni a credito, invio di documenti contraffatti, rapporti fiduciari con soggetti coinvolti) sono compatibili con destinazione alla cessione, ciò giustifica la misurazione del pericolo di reiterazione e l'adozione di misure cautelari.
- Questioni non sollevate nel grado precedente di impugnazione (es. riesame) rischiano di essere inammissibili in Cassazione se la difesa non mostra perché il rilievo tardivo incida concretamente sulla misura.
- Per contestare con efficacia la misura cautelare è necessario proporre censure di illegittimità specifiche o dimostrare una manifesta illogicità della motivazione; meri apprezzamenti alternativi dei fatti non sono idonei a far accogliere il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20160/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →