Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge l'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare, sostenendo che il GIP aveva legittimamente respinto la richiesta del P.M. per carenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari: l'associazione avrebbe cessato di produrre reati dalla fine dell'estate 2024 in conseguenza della disarticolazione a seguito dell'arresto del promotore. Il ricorrente ha censurato il Tribunale per aver ritenuto invece sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di considerazioni ritenute congetturali, laddove la prova della prosecuzione dell'attività illecita dovrebbe essere fornita dal pubblico ministero e il giudice della cautela deve formulare una valutazione prognostica fondata su elementi concreti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato elementi processuali indicativi della persistenza dell'attività illecita almeno fino all'estate/ottobre 2024 e la condotta personale dell'indagato (Cabitza), che dopo un arresto ha perseverato come pusher mantenendo i legami con il gruppo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di addebito associativo, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, e che il requisito di "attualità" del pericolo va valutato prognosticamente sulla base della personalità dell'indiziato, delle modalità della condotta e del contesto socio-ambientale; non è richiesta la previsione di una specifica occasione per delinquere. Per queste ragioni il motivo è stato ritenuto generico e infondato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale
l'attualità del periculum libertatis va valutata prognosticamente in relazione alla personalità dell'indiziato, alle modalità del fatto e al contesto di vita; non è necessaria la previsione di una specifica occasione di reato
principio giurisprudenziale consolidato (Corte di legittimità)
richiami in motivazione a Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018 e Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018
in materia di misure cautelari l'accertamento delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura è sindacabile in Cassazione solo se ricorre violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; in caso di addebito associativo opera una presunzione relativa di pericolo di reiterazione
Massime di principio
- In caso di addebito per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si applica una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice può ritenere sussistente il pericolo anche in assenza di una specifica occasione di reato, purché emergano elementi concreti sulla continuità dell'attività o sulla personalità degli indagati.
- L'attualità del pericolo va valutata prognosticamente considerando la personalità dell'indagato, le modalità operative dell'illecito e il contesto socio-ambientale; più è distante nel tempo il fatto contestato, più approfondita deve essere la motivazione del giudice sulla persistenza del rischio.
- La disarticolazione dell'organizzazione (arresti dei capi) non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se vi sono elementi che mostrano la prosecuzione dell'attività o il mantenimento dei legami tra i partecipanti.
- La pubblica accusa ha rilevanza nel fornire elementi di prosecuzione dell'attività delittuosa, ma il giudice della cautela può valutare anche indizi processuali che indicano la persistenza della pericolosità; il difensore deve proporre censure specifiche e circostanziate per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
- I ricorsi alla Corte di legittimità devono evitare formulazioni generiche: la mancata specificazione di vizi di motivazione o di diritto può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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