Cassazione Penale, Sentenza n. 1259/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano (14/09/2021) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e confermato la confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto della richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore (motivi di salute); (2) illegittimità della conferma della confisca per equivalente, atteso che la Regione Siciliana aveva ottenuto l'integrale restituzione delle somme mediante escussione della polizza fideiussoria (Alba Assicurazioni Spa), sicché la confisca sarebbe assunta in violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla nullità e al differimento: ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., principio che prevale sulla nullità processuale quando l'estinzione è immediatamente accertabile. Quanto alla confisca per equivalente, la Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia di confisca limitatamente a tale statuizione, richiamando la decisione delle Sezioni Unite (Esposito, 29/09/2022) che ha affermato la natura sostanziale dell'art. 578-bis e la sua non applicabilità ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di estinzione del reato (es. prescrizione) anche se contemporaneamente ricorre una nullità processuale assoluta, salvo che la causa estintiva richieda ulteriori accertamenti di merito.
Norma che disciplina la confisca per equivalente; le Sezioni Unite hanno ritenuto che si tratti di norma sostanziale la cui applicazione è incompatibile con fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Sez. U. n. 17179 del 27/02/2002 (Conti D.)
Sez. U. n. 17179 del 27/02/2002, Conti D., Rv. 221403
Giurisprudenza di legittimità che afferma la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità processuale quando l'estinzione sia immediatamente accertabile.
Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511
Ulteriore precedente delle Sezioni Unite che conferma il principio della prevalenza della causa estintiva (es. prescrizione) sulla nullità processuale quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
Sezioni Unite, Esposito, 29/09/2022
Sezioni Unite, sentenza Esposito del 29/09/2022
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 578-bis ha natura sostanziale e non può essere applicato retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò giustifica l'annullamento della confisca per equivalente nei procedimenti relativi a fatti anteriori.
Massime di principio
- Se in sede di merito risulta immediatamente e manifestamente che è maturata una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice deve dichiararla e ciò prevale sulla valutazione di eventuali nullità processuali assolute, salvo che l'accertamento dell'estinzione richieda ulteriori indagini.
- La richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore va valutata, ma la sua eventuale accoglienza può risultare irrilevante se la dichiarazione di estinzione del reato rende il prosieguo del processo inutile.
- La confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis non può essere applicata a fatti commessi prima della entrata in vigore della norma, per via del principio di irretroattività della legge sostanziale a danno dell'imputato, come ribadito dalle Sezioni Unite (Esposito, 2022).
- Quando l'ente pubblico ha già ottenuto la restituzione delle somme (es. tramite escussione di polizza fideiussoria), deve valutarsi la compatibilità e la necessità di una confisca per equivalente: la restituzione integrale può rendere ingiustificata la misura confiscatoria.
- La Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che si fonda su una norma non applicabile per retroattività; le altre statuizioni non incise dalla questione normativa vengono confermate se corrette.
- In casi simili, è utile per la difesa sollevare tempestivamente questioni di legittimità costituzionale o di retroattività di norme sostanziali che incidono sulla responsabilità patrimoniale, oltre a contestare eventuali vizi procedurali.
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