Cassazione Civile, Ordinanza n. 19519/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un'area aveva autorizzato la collocazione temporanea di cassonetti per la raccolta rifiuti in occasione di una festa religiosa, per pochi giorni nell'agosto 2006. Secondo la sua prospettazione, la cooperativa cui il comune aveva appaltato il servizio di igiene urbana aveva però lasciato nell'area, anche nei mesi successivi, rifiuti e materiali di risulta, tanto da provocare il sequestro del fondo per ipotesi di discarica abusiva sino al febbraio 2007. Chiese quindi il risarcimento dei danni al comune e alla cooperativa. In appello il comune ottenne conferma del rigetto della domanda, sulla base dell'autonomia dell'appaltatore, della clausola di manleva del capitolato, della pretesa autonomia operativa della cooperativa e della ritenuta irrilevanza di un asserito intervento di un maresciallo della polizia municipale. In cassazione il ricorrente denunciò: (1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la riproposizione delle istanze istruttorie con un rinvio ai mezzi di prova già dedotti in primo grado; (2) violazione dell'art. 2043 c.c. perché la corte avrebbe escluso erroneamente la responsabilità del comune nonostante i poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza nella esecuzione di un appalto pubblico; (3) violazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e 132 c.p.c. per non avere considerato le deduzioni della cooperativa circa ordini di servizio impartiti dalla pubblica amministrazione; (4) omesso esame di fatto decisivo sulle stesse deduzioni; (5) violazione dell'art. 2043 c.c. per avere attribuito rilievo liberatorio alla sola nota di contestazione inviata dal comune, inidonea a determinare la rimozione immediata dei rifiuti; (6) violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione al nesso tra l'operato del maresciallo e il servizio comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie perché, quando il motivo di appello è specifico, la riproposizione delle prove già dedotte in primo grado non richiede ulteriori formalità diverse dalla loro reiterazione. Ha inoltre affermato che, nell'appalto pubblico, la stazione appaltante conserva poteri di autorizzazione e controllo e non può sottrarsi alla responsabilità verso i terzi per i danni causati dall'esecuzione dell'appalto; pertanto non era corretta l'esclusione di responsabilità del comune basata sulla sola autonomia dell'appaltatore o sull'invio di una contestazione formale, priva di efficacia concreta rispetto alla rimozione dei rifiuti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'appello deve essere specifico quanto ai motivi, ma la riproposizione delle istanze istruttorie non va dichiarata inammissibile se si inserisce in motivi di gravame specifici.
Richiamato dal ricorrente per contestare il vizio processuale sull'ammissibilità della riproposizione delle prove in appello.
La responsabilità aquiliana del comune non è esclusa dall'autonomia dell'appaltatore quando il danno a terzi deriva dall'esecuzione di un appalto pubblico sotto poteri di controllo della stazione appaltante.
Invocato per sostenere che il contenuto delle difese della cooperativa doveva essere interpretato come indice di ordini impartiti dalla pubblica amministrazione.
Invocato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica delle deduzioni della cooperativa.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito e il mancato esame delle difese rilevanti.
Richiamato nel ragionamento della Corte per distinguere il caso della mera riproposizione delle prove rispetto alla presunzione di rinuncia delle domande o eccezioni non riproposte.
art. 256 d.lgs. n. 162 del 2006
Menzi onato solo come riferimento all'ipotesi di reato di discarica abusiva posta a base del sequestro del fondo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando il gravame censura specificamente il rigetto delle prove in primo grado, la riproposizione delle istanze istruttorie già formulate non è inammissibile per il solo fatto di rinviare ai mezzi di prova già dedotti, purché il motivo sia sufficientemente specifico.
- L'appello è un giudizio sul rapporto controverso e non una revisione puramente formale della sentenza; l'onere di specificità va riferito ai motivi di censura, non a un'autonoma autosufficienza delle prove riproposte.
- Nell'appalto pubblico la pubblica amministrazione committente conserva poteri di autorizzazione e controllo sull'esecuzione del servizio o dell'opera e non può invocare l'autonomia dell'appaltatore per sottrarsi automaticamente alla responsabilità verso i terzi danneggiati dall'esecuzione dell'appalto.
- Ai fini della responsabilità del committente pubblico, una mera contestazione formale indirizzata all'appaltatore non è di per sé idonea a interrompere il nesso causale o a escludere la colpa se non è concretamente efficace rispetto alla rimozione della situazione dannosa.
- Se il danno al terzo deriva dall'esecuzione dell'appalto pubblico, la responsabilità della stazione appaltante può persistere anche in presenza di clausole contrattuali di manleva a favore dell'amministrazione, poiché tali pattuizioni non eliminano il regime di responsabilità verso i terzi.
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