Cassazione Civile, Ordinanza n. 17652/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di una struttura termale e alberghiera ubicata in Contursi Terme, a seguito di procedura Docfa. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR della Campania, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, aveva ridotto ulteriormente la rendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul classamento degli immobili a destinazione speciale e della circolare n. 6/2012, sostenendo che la CTR avesse aderito acriticamente alla c.t.u. e che la stessa avesse errato nel deprezzamento per vetustà, nel valore dell'area, negli interessi passivi/oneri finanziari e nell'utile del promotore; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa pronuncia sulle specifiche e circostanziate osservazioni dell'Ufficio alla c.t.u. definitiva, che la CTR aveva richiamato solo genericamente per relationem.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo pregiudiziale e assorbente, perché la sentenza di appello aveva del tutto obliterato le specifiche critiche tecniche dell'Ufficio alla consulenza finale e si era limitata a un richiamo generico alle "ulteriori osservazioni" senza consentire di verificare l'effettiva comparazione tra le valutazioni del consulente e quelle di parte. La motivazione è stata ritenuta inferiore al minimo costituzionale, integrando un vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652 del 1939
conv. con modif. con L. 11 agosto 1939, n. 1249
richiamato come disciplina del classamento catastale degli immobili urbani a destinazione speciale
d.P.R. n. 1142 del 1° dicembre 1949
richiamato come fonte normativa del classamento catastale
L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi 244 e 245
richiamata dalla ricorrente per attribuire rilevanza normativa alla circolare n. 6/2012
Circolare n. 6/2012 dell'ex Agenzia del Territorio
richiamata in tema di determinazione degli oneri finanziari, con riferimento al solo "capitale di anticipazione" o capitale proprio investito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la violazione di legge denunciata nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per il vizio processuale relativo all'omessa pronuncia/motivazione
richiamato come parametro dell'omessa pronuncia sulle osservazioni dell'Ufficio
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
citato nel ragionamento della Corte per delimitare l'ambito del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012
Massime di principio
- Quando il giudice di merito recepisce una consulenza tecnica d'ufficio, il richiamo per relationem è sufficiente solo se la motivazione consente di comprendere in modo effettivo il percorso logico seguito e la comparazione tra le conclusioni del CTU e le contestazioni ritualmente e specificamente formulate dalla parte.
- Se sono dedotte critiche tecniche specifiche e circostanziate alla consulenza, il giudice non può ignorarle né liquidarle con formule generiche: deve dare conto, almeno in sintesi adeguata, delle ragioni per cui ritiene prevalenti le conclusioni del CTU.
- Il solo richiamo a pagine della relazione peritale non basta quando tali pagine rispondono alle osservazioni sulla bozza e non alle successive osservazioni critiche formulate sulla relazione finale; in tal caso la motivazione resta carente perché non considera un passaggio decisivo della controversia.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al "minimo costituzionale", ma resta censurabile la sentenza che ometta del tutto di menzionare rilievi tecnici decisivi, rendendo incomprensibile l'opzione del giudice per le conclusioni del consulente.
- In presenza di omissione totale della considerazione delle osservazioni di parte sulla c.t.u., il vizio si atteggia come violazione del dovere di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., con conseguente cassazione con rinvio.
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