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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21977/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un appartamento sottostante agiva per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua e ulteriori danni al soffitto e all'impianto elettrico, assumendo che fossero stati causati da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile sovrastante. Il giudizio coinvolse anche gli appaltatori dei lavori, il direttore dei lavori e l'assicuratore della responsabilità civile, chiamati in garanzia o estesi nella domanda. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la responsabilità da custodia dovesse operare anche quando il danno derivi da un agente dannoso insorto nella cosa per opera dell'uomo; 2) violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., per l'asserita erronea esclusione di culpa in vigilando o in eligendo del committente nella scelta e vigilanza delle imprese; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c., contestando sia la ritenuta mancata estensione della domanda a tutti i chiamati in causa sia l'affermazione che non fosse possibile individuare quale impresa avesse materialmente causato il danno, ritenendo sufficiente la derivazione causale dei danni dai lavori complessivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il principio per cui l'art. 2051 c.c. si applica anche ai danni provocati da una cosa in conseguenza di un fattore dannoso insorto per opera dell'uomo, e ha ribadito che la custodia permane in capo al proprietario/committente che mantenga il potere di fatto sull'immobile, salvo totale trasferimento di tale potere all'appaltatore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro la valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in parte e infondato in parte: la censura sull'estensione della domanda era estranea alla ratio decidendi, quella sulla responsabilità delle imprese investiva il merito probatorio, mentre la doglianza ex art. 2055 c.c. è stata respinta perché mancava l'accertamento della compartecipazione colposa di più soggetti. I ricorsi incidentali sulle spese sono rimasti assorbiti, dovendo il giudice di rinvio riesaminare anche le domande di garanzia e provvedere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da custodia può sussistere anche quando il danno non sia prodotto dall'intrinseco dinamismo della cosa, ma da un agente dannoso insorto nella cosa per effetto della condotta umana; la custodia non viene meno per il solo fatto di aver affidato a terzi lavori di restauro, salvo trasferimento integrale del potere di fatto sull'immobile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità aquiliana del committente per culpa in eligendo o in vigilando; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per tentare di imputare al committente il fatto degli appaltatori; la Corte ha escluso la censura sul piano del merito probatorio, rilevando che l'appaltatore opera in autonomia e che la responsabilità del committente richiede specifici profili di colpa non dimostrati.

  • art. 2055 c.c.

    L'applicazione della responsabilità solidale presuppone l'accertamento della compartecipazione colposa di più soggetti alla causazione del medesimo evento dannoso e del relativo nesso causale; in mancanza di tale accertamento la norma non opera.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate distinguendo violazione di legge e nullità processuale; quando le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto, sono state dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • L'art. 2051 c.c. si applica non solo ai danni provocati dalla cosa per sua intrinseca pericolosità o dinamicità, ma anche ai danni causati da un fattore dannoso insorto nella cosa per opera dell'uomo, se la cosa resta fonte obiettiva del pregiudizio.
  • Il proprietario o detentore che conservi il potere di fatto sull'immobile continua a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi, anche quando abbia affidato a terzi lavori di ristrutturazione o restauro; la responsabilità cessa solo se l'appalto comporta il totale trasferimento del potere di fatto all'appaltatore.
  • La responsabilità del committente per il fatto dell'appaltatore non deriva automaticamente dal solo affidamento dei lavori, ma richiede specifici profili di colpa o un diverso titolo di imputazione, il cui accertamento è questione di fatto.
  • La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. presuppone l'accertamento della partecipazione causale di più soggetti al medesimo evento dannoso; se non è dimostrata la compartecipazione colposa o il nesso causale tra le condotte, la norma non può essere applicata.
  • In sede di legittimità non è ammessa una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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