Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, confermando l'accoglimento dell'opposizione a cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito maturata tra la notifica della cartella e il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, aveva regolato le spese ponendole a carico dell'agente della riscossione e compensandole nei confronti di Roma Capitale. Con un unico motivo, il ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese rispetto a Roma Capitale non rientrava nelle ipotesi legali di cui all'art. 92 c.p.c., poiché la domanda era stata integralmente accolta nei confronti di entrambe le convenute e, quindi, entrambe avrebbero dovuto essere condannate alle spese, indipendentemente dall'individuazione del soggetto che avesse materialmente determinato l'esito della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo la decisione impugnata conforme all'orientamento consolidato secondo cui, quando l'accoglimento dell'opposizione a cartella dipende dall'inerzia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione successiva alla notifica della cartella e dalla conseguente prescrizione del credito, la soccombenza sostanziale va attribuita al solo agente della riscossione. Da ciò discende che non opera un principio di solidarietà delle spese di lite e che è legittima la compensazione delle spese nei confronti dell'ente impositore. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Richiamato dal ricorrente come norma che limita i casi di compensazione delle spese; la Corte non accoglie la censura perché ritiene legittima la compensazione nei confronti dell'ente impositore in base alla soccombenza sostanziale.
Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di spese di lite.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Utilizzato dalla Corte come filtro di inammissibilità, perché il ricorso risultava manifestamente conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'opposizione a cartella è accolta per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella per inerzia dell'agente della riscossione, la soccombenza sostanziale può essere ascritta al solo agente della riscossione e non anche all'ente impositore.
- In tale ipotesi non opera automaticamente un principio di solidarietà nella condanna alle spese tra ente impositore e concessionario della riscossione, potendo il giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- La censura sulla regolazione delle spese non può fondarsi sulla sola circostanza che la domanda sia stata accolta nei confronti di più convenuti, se la causa concreta della soccombenza è imputabile soltanto a uno di essi.
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