Cassazione Civile, Ordinanza n. 32537/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto. La controparte aveva proposto opposizione deducendo, in via preliminare, l'esistenza di una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad arbitri con sede in Napoli e chiedendo quindi la declaratoria di difetto di giurisdizione/incompetenza del giudice ordinario; in subordine aveva contestato il credito monitorio e dedotto gravi inadempimenti dell'ingiungente nell'esecuzione dei lavori, l'asserita risoluzione del contratto, la riduzione del corrispettivo, una penale per ritardo e il regime IVA applicabile. Il Tribunale, ritenuta l'incompetenza del giudice ordinario per effetto della clausola arbitrale, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese. La Corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società opponente censurava esclusivamente la regolazione delle spese, lamentando la violazione dell'art. 1372 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c.: sosteneva che l'azione monitoria era stata proposta contra pacta nonostante la clausola arbitrale e che, accolta l'exceptio compromissi, la controparte doveva essere considerata integralmente soccombente; contestava inoltre che la definizione in rito potesse giustificare la compensazione e negava la ricorrenza dei presupposti di legge per derogare alla soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha ritenuto che la compensazione disposta dai giudici di merito non fosse giustificata, perché la semplice presenza di una clausola compromissoria e l'adesione dell'opposta all'eccezione non integravano gravi ed eccezionali ragioni né una situazione di oggettiva incertezza idonea a derogare al principio di soccombenza. Ha quindi posto le spese dei gradi di merito e di legittimità a carico della parte opposta, liquidandole secondo i parametri vigenti e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata contro la regolazione delle spese.
il contratto ha forza di legge tra le parti e deve essere rispettato; la ricorrente lo invocava per sostenere l'illegittimità dell'azione monitoria in presenza della clausola compromissoria.
il principio di soccombenza regola la condanna alle spese e, per la Corte, l'esito complessivo della lite imponeva la condanna della parte opposta.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e, dopo la lettura costituzionalmente orientata, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni equiparabili alle ipotesi tipiche.
ha convertito il d.l. n. 132/2014, introducendo una disciplina restrittiva della compensazione delle spese, applicabile ratione temporis alla controversia.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l'art. 92 c.p.c. tipizzando i casi di compensazione delle spese.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con deposito di memoria.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 111 Cost.
evoca il principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale, richiamato per giustificare la decisione nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la lite va considerata come un unico giudizio: se il decreto viene revocato o dichiarato nullo per ragioni di rito o di merito senza accoglimento della pretesa monitoria, la parte opponente è normalmente la parte vittoriosa ai fini delle spese.
- La clausola compromissoria non impedisce, di per sé, il ricorso al procedimento monitorio, perché l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata dalla parte interessata nel giudizio di opposizione.
- L'adesione dell'opposta all'eccezione di compromesso incide solo sullo svolgimento processuale, non sulla soccombenza sostanziale: non determina soccombenza reciproca né giustifica automaticamente la compensazione delle spese.
- Dopo la riforma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e la lettura costituzionalmente orientata della norma, la compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni oggettive, equiparabili alle ipotesi tipiche di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze analoghe decisive.
- La decisione sulle spese può essere resa direttamente dalla Corte di cassazione senza rinvio quando non occorrano nuovi accertamenti di fatto e la liquidazione possa essere effettuata sulla base dei parametri legali.
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