Cassazione Penale, Sentenza n. 08188/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca della custodia in carcere. Due censure principali: 1) carenza di giurisdizione italiana in relazione al capo relativo all'art. 414 c.p. (istigazione mediante pubblicazione di video su TikTok), atteso che la difesa sostiene che la pubblicazione sarebbe avvenuta all'estero; 2) carenza di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestazione ex art. 270-quinquies.3 c.p., connessa a: (a) ricorso allo "ius in bellum" (presunta legittimità dell'uso della forza in un contesto bellico), e (b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-quinquies.3 e della procedura di introduzione tramite decreto-legge (violazione artt. 25, 50, 70, 77 Cost.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la giurisdizione italiana: per l'art. 270-quinquies.3 c.p. con riferimento all'art. 7 lett. a) c.p. (reati contro la personalità dello Stato); per l'art. 414 c.p. richiamando l'art. 6, secondo comma c.p., in considerazione che parte della condotta (conservazione e disponibilità dei video sul dispositivo, divulgabili tramite social/app) si è verificata in Italia al momento dell'accertamento. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla sussunzione della condotta nello "ius in bellum" (mancano elementi che comprovino la partecipazione a conflitto armato) e sulla illegittimità costituzionale della nuova fattispecie: la norma è stata interpretata come penalmente circoscritta dall'elemento soggettivo della finalità terroristica e dall'avverbio "consapevolmente" che esclude il dolo eventuale. Conseguenza pratica: l'ordinanza che ha rigettato la revoca della misura cautelare è confermata e la misura restrittiva rimane in vigore.
Norme richiamate
art. 270-quinquies.3 cod. pen.
La condotta tipizzata ... "consiste nel procurarsi o detenere, in maniera consapevole, materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali ... nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio ... con finalità di terrorismo"
La Corte ha ritenuto la norma compatibile con i parametri costituzionali perché la rilevanza penale è selezionata dall'elemento soggettivo della finalità terroristica; l'avverbio "consapevolmente" delimita il dolo e esclude il dolo eventuale.
art. 6, secondo comma cod. pen.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione
Applicata per affermare la giurisdizione italiana sull'art. 414 c.p.: se la condotta si è concretizzata in parte in Italia (es. materiale ancora disponibile e divulgabile dal territorio italiano al momento dell'accertamento), il reato si considera commesso in Italia.
Richiamato per radicare la giurisdizione italiana sull'art. 270-quinquies.3 quando il fatto commesso all'estero rientri nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio per la contestazione principale.
art. 10 comma 1 cod. proc. pen.
Menata in sede di discussione come norma che individua regole suppletive di competenza per reati commessi all'estero; la Corte ha osservato che i rimedi di competenza territoriale non sono decisivi senza l'accertamento della giurisdizione primigenia prevista dagli art. 7-10 c.p.
La Corte ha richiamato la dottrina giurisprudenziale secondo cui l'istigazione pubblica si consuma nel luogo e momento in cui l'atto istigatorio è percepibile da una platea indeterminata; qui è stato ritenuto che l'azione fosse almeno in parte percepibile/dispensabile in Italia (profilo di diffusività tramite social aperti).
Richiamato in rapporto al criterio di valutazione della gravità indiziaria; la Cassazione ha ribadito il limite del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge o alla mancanza/manifesta illogicità della motivazione, senza rinnovare la valutazione di merito.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dalla difesa per i motivi di cassazione (violazione di legge e carenza motivazionale); la Corte le ha valutate e respinte come inidonee a dimostrare vizi tali da travolgere la motivazione del giudice del riesame.
Strumento invocato dalla difesa per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma; la Corte ha esaminato la questione e l'ha ritenuta infondata sul piano sussuntivo e motivazionale.
art. 77 Cost.
Richiamato in relazione all'uso del decreto-legge per introdurre la nuova norma: la Corte ha ritenuto che la valutazione di straordinaria necessità e urgenza sia campo di giudizio politico e che non sussista un'evidente mancanza dei presupposti tali da sollevare incompatibilità costituzionale.
Direttiva UE 2017/541
Richiamata come fonte di indirizzo sovranazionale verso la maggior repressione delle condotte terroristiche; la nuova fattispecie nazionale è stata inquadrata come attuazione della direttiva.
Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80
Atto normativo che ha introdotto l'art. 270-quinquies.3; la Corte ha ritenuto legittima la procedura di adozione e la compatibilità della disciplina con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- Se materiale radicalmente pubblicato all'estero è tuttora accessibile o conservato su dispositivi reperibili in Italia e reso divulgabile dal territorio italiano, può concorrere a far sorgere la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6 c.p. (reato commesso in tutto o in parte in Italia).
- Per reati commessi all'estero che rientrino nelle fattispecie contro la personalità dello Stato, l'art. 7 c.p. può radicare la giurisdizione italiana; occorre verificare caso per caso la riconducibilità al catalogo normativo.
- La Corte di Cassazione sul tema delle misure cautelari limita il sindacato ai vizi di legge o alla mancanza/manifesta illogicità della motivazione: non riconsidera il merito probatorio ma valuta se il giudice di merito abbia adeguatamente argomentato.
- La nuova fattispecie di detenzione/procurement di materiale istruttivo a finalità terroristica è interpretata restrittivamente tramite l'elemento soggettivo della "finalità terroristica" e il requisito della "consapevolezza", sicché l'accertamento dell'intento specifico è cruciale per la sussunzione.
- Le eccezioni basate su 'ius in bellum' o su presunta liceità di condotte legate a conflitti armati richiedono prove chiare della partecipazione a un conflitto e di legittimità del ricorso alla forza; la mera detenzione o diffusione di tecniche militari non basta a escludere la punibilità per terrorismo.
- La sollevazione di questioni di illegittimità costituzionale di norme introdotte mediante decreto-legge è possibile, ma il sindacato della Corte costituzionale sul requisito di urgenza è limitato: serve dimostrare un'evidente mancanza dei presupposti.
- In presenza di multicanalità di diffusione (social aperti, app di messaggistica), la valutazione dell'idoneità dell'azione a creare pericolo di adesione è contestualizzata (tipologia piattaforma, apertura del profilo, potenziale platea) e può fondare l'accertamento di consumazione anche parziale in Italia.
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