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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08188/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca della custodia in carcere. Due censure principali: 1) carenza di giurisdizione italiana in relazione al capo relativo all'art. 414 c.p. (istigazione mediante pubblicazione di video su TikTok), atteso che la difesa sostiene che la pubblicazione sarebbe avvenuta all'estero; 2) carenza di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestazione ex art. 270-quinquies.3 c.p., connessa a: (a) ricorso allo "ius in bellum" (presunta legittimità dell'uso della forza in un contesto bellico), e (b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-quinquies.3 e della procedura di introduzione tramite decreto-legge (violazione artt. 25, 50, 70, 77 Cost.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la giurisdizione italiana: per l'art. 270-quinquies.3 c.p. con riferimento all'art. 7 lett. a) c.p. (reati contro la personalità dello Stato); per l'art. 414 c.p. richiamando l'art. 6, secondo comma c.p., in considerazione che parte della condotta (conservazione e disponibilità dei video sul dispositivo, divulgabili tramite social/app) si è verificata in Italia al momento dell'accertamento. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla sussunzione della condotta nello "ius in bellum" (mancano elementi che comprovino la partecipazione a conflitto armato) e sulla illegittimità costituzionale della nuova fattispecie: la norma è stata interpretata come penalmente circoscritta dall'elemento soggettivo della finalità terroristica e dall'avverbio "consapevolmente" che esclude il dolo eventuale. Conseguenza pratica: l'ordinanza che ha rigettato la revoca della misura cautelare è confermata e la misura restrittiva rimane in vigore.

Norme richiamate

  • art. 270-quinquies.3 cod. pen.

    La condotta tipizzata ... "consiste nel procurarsi o detenere, in maniera consapevole, materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali ... nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio ... con finalità di terrorismo"

    La Corte ha ritenuto la norma compatibile con i parametri costituzionali perché la rilevanza penale è selezionata dall'elemento soggettivo della finalità terroristica; l'avverbio "consapevolmente" delimita il dolo e esclude il dolo eventuale.

  • art. 6, secondo comma cod. pen.

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione

    Applicata per affermare la giurisdizione italiana sull'art. 414 c.p.: se la condotta si è concretizzata in parte in Italia (es. materiale ancora disponibile e divulgabile dal territorio italiano al momento dell'accertamento), il reato si considera commesso in Italia.

  • art. 7 lett. a) cod. pen.

    Richiamato per radicare la giurisdizione italiana sull'art. 270-quinquies.3 quando il fatto commesso all'estero rientri nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio per la contestazione principale.

  • art. 10 comma 1 cod. proc. pen.

    Menata in sede di discussione come norma che individua regole suppletive di competenza per reati commessi all'estero; la Corte ha osservato che i rimedi di competenza territoriale non sono decisivi senza l'accertamento della giurisdizione primigenia prevista dagli art. 7-10 c.p.

  • art. 414 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la dottrina giurisprudenziale secondo cui l'istigazione pubblica si consuma nel luogo e momento in cui l'atto istigatorio è percepibile da una platea indeterminata; qui è stato ritenuto che l'azione fosse almeno in parte percepibile/dispensabile in Italia (profilo di diffusività tramite social aperti).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al criterio di valutazione della gravità indiziaria; la Cassazione ha ribadito il limite del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge o alla mancanza/manifesta illogicità della motivazione, senza rinnovare la valutazione di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dalla difesa per i motivi di cassazione (violazione di legge e carenza motivazionale); la Corte le ha valutate e respinte come inidonee a dimostrare vizi tali da travolgere la motivazione del giudice del riesame.

  • art. 23 legge n. 87/1953

    Strumento invocato dalla difesa per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma; la Corte ha esaminato la questione e l'ha ritenuta infondata sul piano sussuntivo e motivazionale.

  • art. 77 Cost.

    Richiamato in relazione all'uso del decreto-legge per introdurre la nuova norma: la Corte ha ritenuto che la valutazione di straordinaria necessità e urgenza sia campo di giudizio politico e che non sussista un'evidente mancanza dei presupposti tali da sollevare incompatibilità costituzionale.

  • Direttiva UE 2017/541

    Richiamata come fonte di indirizzo sovranazionale verso la maggior repressione delle condotte terroristiche; la nuova fattispecie nazionale è stata inquadrata come attuazione della direttiva.

  • Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 270-quinquies.3; la Corte ha ritenuto legittima la procedura di adozione e la compatibilità della disciplina con i principi costituzionali richiamati.

Massime di principio

  • Se materiale radicalmente pubblicato all'estero è tuttora accessibile o conservato su dispositivi reperibili in Italia e reso divulgabile dal territorio italiano, può concorrere a far sorgere la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6 c.p. (reato commesso in tutto o in parte in Italia).
  • Per reati commessi all'estero che rientrino nelle fattispecie contro la personalità dello Stato, l'art. 7 c.p. può radicare la giurisdizione italiana; occorre verificare caso per caso la riconducibilità al catalogo normativo.
  • La Corte di Cassazione sul tema delle misure cautelari limita il sindacato ai vizi di legge o alla mancanza/manifesta illogicità della motivazione: non riconsidera il merito probatorio ma valuta se il giudice di merito abbia adeguatamente argomentato.
  • La nuova fattispecie di detenzione/procurement di materiale istruttivo a finalità terroristica è interpretata restrittivamente tramite l'elemento soggettivo della "finalità terroristica" e il requisito della "consapevolezza", sicché l'accertamento dell'intento specifico è cruciale per la sussunzione.
  • Le eccezioni basate su 'ius in bellum' o su presunta liceità di condotte legate a conflitti armati richiedono prove chiare della partecipazione a un conflitto e di legittimità del ricorso alla forza; la mera detenzione o diffusione di tecniche militari non basta a escludere la punibilità per terrorismo.
  • La sollevazione di questioni di illegittimità costituzionale di norme introdotte mediante decreto-legge è possibile, ma il sindacato della Corte costituzionale sul requisito di urgenza è limitato: serve dimostrare un'evidente mancanza dei presupposti.
  • In presenza di multicanalità di diffusione (social aperti, app di messaggistica), la valutazione dell'idoneità dell'azione a creare pericolo di adesione è contestualizzata (tipologia piattaforma, apertura del profilo, potenziale platea) e può fondare l'accertamento di consumazione anche parziale in Italia.

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