Cassazione Penale, Sentenza n. 29504/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello (eccepita come vizio processuale e nullità dell'ordinanza della Corte che aveva accertato la regolare costituzione del rapporto processuale); 2) vizio della motivazione per essere, secondo il ricorrente, la sentenza carente, contraddittoria e manifestamente illogica nel ritenere l'attendibilità oggettiva della persona offesa (Galindo Gavilani Giovanni); 3) vizio della motivazione per la mancata considerazione della richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con omissione di motivazione circa l'abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o generici. Sulla notifica (art.161, comma 4 c.p.p.) la Corte ha ritenuto regolare l'operato avendo la notifica al difensore integrato dopo l'accertamento dell'inidoneità del domicilio eletto e il ricorrente non ha documentato alcun pregiudizio. Sull'attendibilità della persona offesa la Corte ha ritenuto persuasiva e logica la motivazione della Corte d'appello e ha escluso la riapertura del merito in cassazione. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato l'esclusione della non punibilità in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. Conseguentemente il fatto: conferma della condanna per il reato contestato (art. 640 c.p. con l'aggravante art. 61, n. 5 c.p.); dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata quale capo di imputazione (frode); la sentenza di merito è stata confermata nella condanna per questo reato.
Riconosciuta come circostanza aggravante dalla Corte d'appello; la sua esistenza ha inciso sulla esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore effettuata dopo l'accertamento dell'inidoneità del domicilio eletto; inoltre la nullità dedotta dal ricorrente è stata giudicata generica e priva di allegazione di concreto pregiudizio.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione in presenza di aggravanti (art. 61, n. 5) e in assenza di una motivazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito della tenuità/assenza di abitualità.
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali e per stabilire il versamento in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le censure sulla nullità della notifica richiedono allegazione puntuale e prova di pregiudizio: la mera deduzione generica è insufficiente; la regolarità dell'atto va valutata anche in relazione agli adempimenti successivi (notifica al difensore dopo accertata inidoneità del domicilio eletto).
- La Cassazione non è luogo per riesaminare il merito dei fatti quando la motivazione delle corti di merito risulti logica e persuasiva; i motivi che propongono una lettura alternativa del merito, aspecifica o generica, sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis va valutata in concreto: la presenza di circostanze aggravanti rilevanti può escluderne l'applicabilità; il giudice deve motivare specificamente sull'assenza di abitualità e sulla tenuità del fatto.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici, pertinenti e non meramente assertivi; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e ordinanza di versamento a cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le contestazioni procedurali (es. notifica) devono confrontarsi con le risultanze di fatto accertate in motivazione: omettere di contestare o allegare elementi decisivi che la corte ha esplicitamente considerato rende il motivo manifestamente infondato.
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