Cassazione Civile, Ordinanza n. 16599/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere l'accertamento del valore della quota sociale di una s.n.c. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto di un socio a conseguire tale accertamento nei confronti dell'altro socio e di un ulteriore soggetto coinvolto nella vicenda societaria. La corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dal soccombente. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente e il controricorrente hanno depositato atto con cui il primo ha rinunciato al ricorso e il secondo ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamata dalla Corte, ma non estesa ai casi di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non essendo configurabile in caso di estinzione per rinuncia.
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