Cassazione Civile, Ordinanza n. 35316/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di un appartamento al settimo piano ha agito contro il condominio chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parte alta dell'edificio. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato il condominio al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. In appello, il condominio ha contestato l'individuazione della parte dell'edificio da cui derivavano le infiltrazioni e la riconducibilità della responsabilità al condominio; la corte territoriale ha accolto il gravame, ritenendo che le infiltrazioni dipendessero non dal lastrico solare posto in sommità del fabbricato, ma da una terrazza a livello di proprietà esclusiva di un singolo condomino, qualificata come balcone aggettante, con esclusione della responsabilità concorrente del condominio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello del condominio non avesse investito la legittimazione passiva del condominio, e che la Corte d'appello avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto; (2) violazione dell'art. 1126 c.c., deducendo che la terrazza da cui provenivano le infiltrazioni dovesse essere qualificata come terrazza a livello, non come balcone aggettante, con conseguente applicazione del criterio di riparto delle spese e della responsabilità previsto per i lastrici/terrazze a copertura dell'edificio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura di ultrapetizione: la questione sulla riferibilità della responsabilità al condominio attiene al merito e alla titolarità della posizione sostanziale, non alla legittimazione passiva. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la terrazza incassata nel corpo del fabbricato, pur non posta sulla sommità dell'edificio, può integrare una terrazza a livello ai fini dell'art. 1126 c.c. quando svolga funzione di copertura della verticale sottostante e di affaccio dell'unità a cui è collegata. Poiché la corte territoriale aveva escluso la responsabilità del condominio sulla base della qualificazione del bene come balcone aggettante, senza applicare correttamente il criterio giuridico pertinente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La censura di appello non attiene alla forma dell'atto, ma nel caso concreto la questione devoluta riguardava il merito della responsabilità e non un vizio di ultrapetizione.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice individua il titolo della domanda senza alterare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Si applica alla ripartizione delle spese e alla responsabilità per infiltrazioni quando il bene svolge funzione di copertura dell'edificio o di parte di esso, anche se non è posto sulla sommità del fabbricato.
L'obbligo del condominio di concorrere ai danni da infiltrazione è correlato alla funzione di copertura del bene rispetto all'edificio o a una sua parte.
Richiamato nel contesto della trattazione camerale del ricorso ritenuto definibile in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso nelle forme camerali.
Massime di principio
- La qualificazione della parte dell'edificio da cui originano le infiltrazioni è decisiva per stabilire se operi il criterio di riparto dell'art. 1126 c.c.; occorre verificare in concreto la funzione di copertura del bene, non solo la sua collocazione topografica.
- Costituisce terrazza a livello, ai fini dell'art. 1126 c.c., anche una superficie scoperta incassata nel corpo del fabbricato, se posta al sommo di alcuni vani e sullo stesso piano di altri, dei quali sia parte integrante strutturale e funzionale, e se svolga funzione di copertura della verticale sottostante oltre che di affaccio dell'unità cui è collegata.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito, per decidere sulla domanda, individua correttamente il titolo sostanziale della pretesa, poiché la titolarità attiva o passiva del diritto azionato è un elemento di merito e non una questione di mera legittimazione processuale.
- Il difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere dedotto come mera difesa e può essere rilevato d'ufficio dal giudice dagli atti, salvo che sulla questione si sia formato un capo non impugnato del primo giudice.
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