Cassazione Civile, Ordinanza n. 31368/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a ottenere dal Fondo di Garanzia dell'INPS il pagamento del TFR e dell'ultima mensilità retributiva rimasti insoluti dopo la cessazione del rapporto con una società datrice di lavoro. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda, ritenendo provati i presupposti per l'intervento del Fondo sulla base di un verbale di conciliazione sindacale, di un pignoramento negativo presso la sede sociale, della cessazione ultrannuale dell'attività e della sospensione della società dal registro imprese. La Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina del Fondo di Garanzia e dell'art. 34 c.p.c., sostenendo che l'accertamento della non fallibilità del datore di lavoro non potesse essere compiuto incidentalmente dal giudice ordinario sulla sola allegazione del mancato raggiungimento della soglia di fallibilità, ma richiedesse l'accertamento del giudice fallimentare; 2) violazione delle stesse norme e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la non assoggettabilità a fallimento fosse stata ritenuta sulla base della mera non contestazione dell'inferiorità del credito alla soglia minima di fallibilità; 3) violazione della disciplina sul Fondo di Garanzia e dell'art. 10 l. fall., deducendo che mancasse una positiva prova della cancellazione della società dal registro delle imprese, essenziale per il decorso dell'anno rilevante ai fini della fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondati, congiuntamente, i primi due motivi perché la lavoratrice non aveva dato prova della mancata integrazione della soglia minima di indebitamento complessivo necessaria per escludere la fallibilità della società; pertanto la Corte territoriale non aveva correttamente accertato il presupposto della non fallibilità. Ha accolto anche il terzo motivo, osservando che il termine annuale rilevante ex art. 10 l. fall. decorre dalla cancellazione effettiva della società dal registro delle imprese, non dalla mera cessazione dell'attività o dalla sospensione dal registro. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 5, L. 297/1982
disciplina i presupposti di intervento del Fondo di Garanzia; la prestazione è dovuta solo se il datore di lavoro non soggetto a fallimento sia in concreto o in astratto non assoggettabile alla procedura concorsuale nei termini richiesti dalla norma.
art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 80/1992
richiamato insieme alla disciplina del Fondo di Garanzia quale base normativa dell'intervento previdenziale.
art. 15, ultimo comma, L. fall.
la soglia minima di debiti scaduti e non pagati è il parametro per la fallibilità; non basta la mera allegazione di un credito inferiore alla soglia per provare la non fallibilità.
il giudice ordinario può compiere in via incidentale l'accertamento della fallibilità/non fallibilità rilevante ai fini della domanda contro il Fondo di Garanzia.
il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo resta onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
richiamato in relazione alla dedotta errata valorizzazione della non contestazione; la Corte esclude che essa basti, da sola, a fondare la prova del requisito richiesto.
il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione effettiva della società dal registro delle imprese, non dalla mera richiesta di cancellazione o dalla sospensione dal registro.
Massime di principio
- In tema di intervento del Fondo di Garanzia, il lavoratore deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro; tale requisito non può ritenersi dimostrato sulla sola base della prospettazione del creditore o della mancata contestazione del valore del credito.
- L'accertamento della non fallibilità del datore di lavoro può essere effettuato anche incidenter tantum dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., ma il relativo onere probatorio resta a carico del richiedente la prestazione.
- Ai fini della verifica del presupposto temporale della fallibilità di una società, il termine annuale previsto dalla legge fallimentare decorre dalla cancellazione effettiva dal registro delle imprese, non da atti preparatori, dalla mera richiesta di cancellazione o da situazioni equivalenti di cessazione di fatto dell'attività.
- La sospensione della società dal registro delle imprese non equivale alla cancellazione e non è sufficiente, da sola, a escludere la fallibilità o a fondare il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31274/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31276/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31277/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2022 del 24/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →