Cassazione Penale, Ordinanza n. 39710/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12/06/2025 con cui il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto in relazione a una condanna per rapina, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato plurimi indicatori della scarsa offensività dell'illecito e avrebbe omesso di considerare elementi decisivi per riconoscere la diminuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse effettuato una valutazione di merito congruamente motivata, individuando elementi incompatibili con la lieve entità del fatto: l'introduzione del condannato in un ospedale in orario inibito al pubblico, la sottrazione dell'oggetto a un paziente in condizione di minorità, l'aggressione al personale sanitario intervenuto e le minacce di gravi ritorsioni con predisposizione all'uso della violenza. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso si risolvevano in un mero dissenso sulla lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, censura non scrutinabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
violazione di legge e vizio di motivazione
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, della non manifesta illogicità e della coerenza argomentativa; non consente una revisione del merito e degli elementi fattuali.
attenuante della lieve entità del fatto
L'attenuante della lieve entità è applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e richiede una valutazione complessiva del fatto.
dichiarazione di illegittimità costituzionale ... da parte della corte Costituzionale con sentenza n. 86/2024
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha reso applicabile alla rapina la disciplina della lieve entità del fatto.
Il richiamo serve a chiarire che gli indici della lieve entità devono garantire che la riduzione di pena resti riservata alle ipotesi di lesività davvero minima.
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità del fatto, quando resa applicabile a una fattispecie delittuosa per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale, impone al giudice dell'esecuzione una valutazione globale della concreta manifestazione del reato, non atomistica.
- Per escludere la lieve entità non è necessario che tutti gli indici siano negativi: basta la presenza di elementi della concreta offensività incompatibili con una lesività davvero minima.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito è inammissibile, poiché il sindacato della Cassazione sulla motivazione non può risolversi in una rivalutazione del compendio istruttorio.
- Quando la motivazione del giudice di merito individua specifici dati fattuali incompatibili con la diminuente, la decisione è insindacabile se non presenta manifesta illogicità o omissioni rilevanti.
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