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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36223/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva assolto l'imputato per due furti per applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.). Ha dedotto violazione di legge sostenendo che: 1) i furti erano aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede), aggravanti ad "effetto speciale" che innalzano la pena massima oltre il limite di 5 anni previsto per l'applicabilità dell'art. 131-bis; 2) in ogni caso la fattispecie era riconducibile al reato continuato, e secondo parte della giurisprudenza questo avrebbe escluso la speciale tenuità. Ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che il motivo relativo alla continuazione costituisca in via generale un ostacolo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette l'applicabilità dell'art. 131-bis anche al reato continuato previo giudizio complessivo. Tuttavia ha rilevato una carenza motivazionale essenziale nella sentenza impugnata: il Tribunale non ha chiarito se avesse escluso le aggravanti contestate o le avesse ritenute sussistenti e comunque non valutate come ostative all'applicazione della particolare tenuità. Per questo vizio di motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila per un nuovo esame e una motivazione compiuta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che il beneficio è limitato ai reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni e che il quarto comma vieta il bilanciamento con circostanze ad "effetto speciale"

  • art. 625 cod. pen.

    Disciplina il furto; i nn. 2 e 7 del comma 1 (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede) sono aggravanti ad effetto speciale che innalzano la pena massima fino a dieci anni e, pertanto, possono escludere l'operatività dell'art. 131-bis

  • art. 69 cod. pen.

    Riguarda il bilanciamento delle circostanze; l'art. 131-bis, quarto comma, impedisce di richiamare il meccanismo di bilanciamento per superare l'ostacolo posto dalle aggravanti ad effetto speciale

  • art. 596, quarto comma, cod. proc. pen.

    Consente il rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente o, in casi particolari come quello esaminato, al giudice che ha emesso la sentenza impugnata; la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila

  • art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la legittimazione del Procuratore Generale a proporre ricorso per cassazione in determinati casi; la Corte ha considerato l'assetto delle impugnazioni e disposto il rinvio alla Corte d'Appello che ha emesso la sentenza

  • Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022 (Ubaldi)

    Giurisprudenza di legittimità che ammette la configurabilità dell'art. 131-bis anche nel reato continuato, richiedendo una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta

  • Sez. 5, n. 30083 del 13/2/2018 (Bga Carrara)

    Precedente che sottolinea l'impossibilità di usare il bilanciamento per neutralizzare le aggravanti ad effetto speciale ai fini dell'applicazione della particolare tenuità

Massime di principio

  • L'art. 131-bis può essere applicato anche a reati in continuazione, ma solo dopo una valutazione complessiva degli elementi fattuali (natura e gravità dei reati, beni protetti, modalità, finalità, conseguenze, intensità del dolo, periodo di tempo e contesto).
  • Le aggravanti ad "effetto speciale" (es. art. 625, nn. 2 e 7) che innalzano la pena massima oltre cinque anni impediscono l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis perché il quarto comma vieta il bilanciamento con altre circostanze.
  • Il giudice deve motivare esplicitamente la valutazione sulle aggravanti contestate: se la sentenza non chiarisce se le aggravanti sono state ritenute inexistentii o valutate ma non ostative, la motivazione è viziata e può comportare l'annullamento con rinvio.
  • In sede difensiva, per ottenere l'operatività della particolare tenuità è strategico ottenere una pronuncia espressa che escluda le aggravanti ad effetto speciale o una motivazione di merito che dimostri compiutamente la irrilevanza penale delle condotte.
  • Dal punto di vista processuale, nel caso di impugnazione proposta dal Procuratore Generale con i limiti temporali e di legittimazione previsti dalla legge, la Cassazione può disporre il rinvio alla stessa Corte che ha emesso la sentenza per colmare i vizi motivazionali rilevati.

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