Cassazione Civile, Ordinanza n. 11424/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato chiese l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali maturati per una pluralità di attività giudiziali e stragiudiziali svolte in favore della società fallita e di altre società poi incorporate. Il credito era articolato in nove posizioni, con richiesta di privilegio per la parte professionale e per l’IVA, e riguardava in particolare: rinegoziazioni di esposizione debitoria, assistenza per definizione di arbitrato, consulenza per azione risarcitoria per diffamazione, trattative e accordi societari, pareri su crediti verso terzi, cessioni di perimetro societario, nonché due attività giudiziali di opposizione all’esecuzione. Il giudice delegato ammise il credito in misura molto inferiore; il Tribunale, in sede di opposizione, lo aumentò ma solo fino a una cifra assai più bassa di quella richiesta, applicando il d.m. 127/2004 e, per varie prestazioni stragiudiziali, il criterio del valore indeterminabile o valori minimi. Il professionista ricorse per cassazione con sette motivi, deducendo: errata qualificazione come valore indeterminabile di varie pratiche; errato valore attribuito alla pratica risarcitoria contro un quotidiano; erronea qualificazione come stragiudiziale della bozza di atto di citazione; illegittima esclusione della voce relativa a redazione e stipula di contratti; omessa pronuncia su parte della posizione relativa a put e call e patti parasociali; omesso esame di elementi rilevanti per la liquidazione massima di alcune posizioni; errata applicazione dei criteri tariffari nella liquidazione della posizione n. 5.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo, limitatamente alla posizione n. 6, relativa a un parere sulla qualificazione ed esigibilità di un credito verso terzi: ha ritenuto che il Tribunale non potesse qualificare la pratica come di valore indeterminabile solo perché mancava una controversia, senza verificare se dagli elementi del parere fosse desumibile un valore determinato del credito. Per il resto, la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, affermando che le doglianze tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, e che il Tribunale aveva correttamente motivato sulla qualificazione delle attività e sulla liquidazione entro i parametri tariffari. Ne è derivata la cassazione con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per nuovo esame della sola questione accolta e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
privilegio ex art. 2751 bis nr 2 c.c.
il credito per compensi professionali è stato domandato e in parte riconosciuto in privilegio, quale credito del professionista.
privilegio ex artt. 2758 comma 2 cc
l’IVA relativa alla prestazione professionale è stata chiesta in privilegio secondo la disciplina richiamata.
è stato applicato ratione temporis per le prestazioni professionali esaurite prima dell’abrogazione del regime tariffario; i compensi sono stati liquidati secondo le sue tabelle e criteri, distinguendo attività giudiziali e stragiudiziali.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012
ha determinato l’abrogazione del regime regolamentare previgente, ma non per le prestazioni già esaurite prima della sua entrata in vigore.
per la liquidazione degli onorari stragiudiziali rilevano valore, natura, impegno e questioni trattate, oltre allo stato preparatorio o incompiuto dell’attività.
la tariffa giudiziale è applicabile solo se il giudizio sia quantomeno iniziato, anche se non concluso.
il valore della pratica stragiudiziale può essere determinato in base agli elementi emergenti dagli atti; non basta qualificare come indeterminabile la pratica senza verificare se il valore sia desumibile.
per alcune prestazioni il valore determinato della controversia/affare rileva ai fini del calcolo dell’onorario.
il Tribunale lo ha richiamato quale criterio per la determinazione del valore delle pratiche stragiudiziali, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione solo per le pratiche per cui il valore non era desumibile.
richiamato nel ricorso quale norma sulla determinazione del valore, in collegamento ai criteri tariffari.
richiamato nel ricorso in relazione alla qualificazione della bozza di citazione e al suo rapporto con la tariffa giudiziale.
richiamato nel ricorso come indice dell’attività giudiziale connessa alla predisposizione di difese e memorie.
invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il Tribunale aveva esaminato la posizione contestata.
la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori potere.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o non usa il prudente apprezzamento nei casi in cui è imposto.
la censura è ammissibile solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale.
art. 1, comma 2, capitolo III, d.m. 127/2004
nel liquidare la posizione n. 5 il Tribunale ha considerato tra i criteri anche i risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
richiamato con l’art. 112 c.p.c. per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Cass. Sez. U. n. 20867/2020
richiamata per delimitare l’ambito della violazione dell’art. 116 c.p.c.
Cass. n. 7015/2017
richiamata per affermare che l’affare non è di valore indeterminabile se nel parere reso dal professionista è espresso un valore determinato.
Cass. n. 3976/2019
richiamata per il principio secondo cui le spese di assistenza legale stragiudiziale sono liquidate secondo le tariffe forensi e la valutazione tra minimi e massimi è di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione del valore di una pratica professionale e la liquidazione del compenso secondo tariffa sono sindacabili solo nei limiti della coerenza logica e giuridica della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice cattivo apprezzamento delle prove: occorre allegare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, o l’attribuzione a una prova di un valore legale non previsto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere della prova; non quando si contesti il modo in cui ha valutato le prove offerte.
- Ai fini della tariffa forense per attività stragiudiziale, il valore della pratica non è indeterminabile se dagli atti o dal parere del professionista risulti desumibile un valore economico preciso dell’affare o del credito trattato.
- Per applicare la tariffa giudiziale non basta una mera attività preparatoria: il giudizio deve essere quantomeno iniziato, mentre la sola redazione di una bozza di atto introduttivo non notificata può restare nell’ambito dell’assistenza stragiudiziale.
- La voce tariffaria relativa a redazione e stipula di contratti presuppone che l’attività sia stata effettivamente portata a compimento; mere bozze, scambi di email, appunti e trattative incomplete non bastano.
- La liquidazione tra minimi e massimi tariffari è un apprezzamento di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi logici o giuridici della motivazione, non per ottenere una diversa quantificazione.
- rami
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