Cassazione Penale, Ordinanza n. 36704/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa, falsità materiale e uso di atto falso, aggravate dalla recidiva e dalle circostanze aggravanti contestate. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma in modo ritenuto privo di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata sulla circostanza aggravante non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo perché il giudice di merito aveva escluso, con argomentazione logica e corretta, la particolare tenuità del fatto, osservando che il pregiudizio patrimoniale non presentava i connotati richiesti dall'art. 131-bis c.p.; ha giudicato generico il terzo motivo per indeterminatezza, poiché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della truffa tra i reati per i quali era stata confermata la condanna in appello
richiamato come base della condanna per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico
richiamato quale disposizione contestata in relazione all'uso o alla rilevanza di falso documentale
aggravanti contestate; il ricorso è stato ritenuto infondato quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui al n. 7
richiamato come recidiva contestata e ritenuta nella decisione di merito
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
parametro del vizio di motivazione richiamato per escludere l'ammissibilità della censura sul punto
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa perché il pregiudizio patrimoniale non presentava i tratti della tenuità
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma sulla specificità dei motivi di impugnazione, richiamata per dichiarare generico il terzo motivo
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile o manifestamente infondata quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e non apparente, idonea a sorreggere la decisione sulla circostanza aggravante contestata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi il rilievo del pregiudizio patrimoniale e lo reputi non compatibile con il requisito della tenuità; tale valutazione è censurabile solo se viziata in modo specifico e non meramente assertivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: la doglianza generica, priva dell'indicazione degli elementi posti a base della censura, è inammissibile per difetto dei requisiti di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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