Cassazione Penale, Sentenza n. 41730/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione ritenendolo tardivo. Mazzilli sostiene che la Corte ha errato nel non applicare l'allungamento di quindici giorni del termine per proporre ricorso previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p., in ragione della sua condizione di 'assente' accertata in primo grado anteriormente alla riforma (c.d. riforma Cartabia) e del fatto che l'appello era stato trattato con procedimento camerale non partecipato. Invoca l'uso del rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto nel conteggio dei termini.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la questione prospettata è di natura giuridica e di merito (errore di diritto/valutazione), non rientrando nella nozione di errore di fatto consentita dall'art. 625-bis c.p.p., che è limitata a svisti percettivi sulle risultanze processuali. La Corte ha rilevato l'esistenza di due orientamenti contrastanti di legittimità circa l'applicabilità dell'estensione di 15 giorni nei giudizi d'appello trattati con procedimento camerale non partecipato, e ha ritenuto che la soluzione prospettata dal ricorrente richieda valutazione giuridica non sindacabile con il rimedio straordinario. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammissibile solo per errore di fatto inteso come svista percettiva sulle risultanze processuali; non può essere utilizzato per errori di diritto o valutazioni giurisdizionali
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede un aumento di quindici giorni del termine per impugnare per il difensore dell'imputato dichiarato 'assente'; controversa la sua applicabilità al procedimento camerale non partecipato
Regola il giudizio in assenza e la partecipazione; rilevante nella discussione se il procedimento camerale non partecipato richiede istanza di partecipazione per mantenere lo status di assenza
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
Prevede la continuità di applicazione di disposizioni transitorie per le impugnazioni proposte entro termini stabiliti; citato per inquadrare l'effetto temporale delle norme introdotte dalla riforma
Normativa emergenziale (pandemia) che aveva inciso sulle modalità di svolgimento dei giudizi; richiamata nel confronto tra procedure cartolari pandemiche e riforma Cartabia
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 493-ter cod. pen.; art. 61 n.2 cod. pen.; art. 624 cod. pen.
Norme penali relative ai fatti per cui Mazzilli era stato condannato in primo grado e confermato in appello; citate come capo di imputazione ma non decisive nella decisione sull'ammissione del ricorso straordinario
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori percettivi sulle risultanze processuali (svisti, equivoci) e non può sostituirsi al sindacato di legittimità su questioni giuridiche o valutazioni di diritto.
- Quando la controversia riguarda l'interpretazione di norme processuali (ad es. estensione dei termini di impugnazione per l'imputato dichiarato assente), la questione è di diritto e non è materia del rimedio previsto dall'art. 625-bis.
- Se esistono indirizzi giurisprudenziali contrastanti su un punto di diritto, la via corretta è il ricorso per cassazione (nei limiti ordinari) e non il ricorso straordinario per errore di fatto; l'uso dell'istituto straordinario è improprio per ricondurre discrepanze interpretative.
- In procedimenti camerali non partecipati è fondamentale verificare tempestivamente lo status dell'imputato (se dichiarato assente in primo grado e la data della dichiarazione) e valutare l'opportunità di istanze di partecipazione ai sensi dell'art. 598-bis per preservare diritti relativi ai termini di impugnazione.
- Per evitare la declaratoria di tardività, il difensore deve documentare e richiamare chiaramente nei motivi di impugnazione la normativa transitoria o le dichiarazioni di assenza intervenute prima di riforme legislative rilevanti; in presenza di dubbi interpretativi è consigliabile sollevare la questione con puntuali riferimenti giurisprudenziali e procedere con i ricorsi ordinari nei termini.
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