Cassazione Penale, Sentenza n. 13506/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 c.p. per assenza del dolo: a suo avviso gli abbandoni della corrispondenza sarebbero imputabili a dipendenti all'insaputa dell'imputato e, al più, configurerebbero una responsabilità colposa per omesso controllo (art. 355, 3° comma), con conseguente applicazione del solo trattamento sanzionatorio pecuniario previsto per la fattispecie colposa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestà infondatezza dei motivi, ritenendo che il ricorso sollecitasse un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui era dimostrata la malafede contrattuale dell'imputato (occultamento del ruolo di dominus, uso di società schermo, gravi ritardi e reiterati abbandoni della corrispondenza) e che tali condotte avevano cagionato danno al Comune di Novara. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di primo grado (Tribunale di Novara): un anno e quattro mesi di reclusione, euro 2.000 di multa, pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per due anni, risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile; la Corte d'Appello aveva già confermato tali statuizioni e condannato l'imputato al pagamento delle spese del grado; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, alla somma equitativamente determinata di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado (euro 3.162,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 356 cod. pen. (frode nelle pubbliche forniture)
La norma richiede, oltre l'inadempimento, la malafede contrattuale: comportamento ingannevole o espediente idoneo a far apparire conforme l'esecuzione del contratto. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo per la condotta complessiva dell'imputato.
art. 355 cod. pen. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e suo terzo comma
La fattispecie colposa prevista dall'art. 355 (omesso controllo dei dipendenti) è diversa dalla frode di cui all'art. 356: quand'anche fosse configurabile una responsabilità per culpa, la sussistenza di elementi di malafede esclude l'applicazione della sola ipotesi colposa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte l'ha richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Principio richiamato in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) anche quando non si ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può procedere a una rivalutazione di merito dei fatti: i motivi che si limitano a sollecitare una diversa valutazione probatoria sono inammissibili per aspecificità.
- Per la configurazione del reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non è sufficiente l'inadempimento doloso: occorre la prova della malafede contrattuale, cioè di espedienti o comportamenti ingannevoli volti a far apparire l'esecuzione conforme agli obblighi assunti.
- La sussistenza di condotte ripetute e sistematiche (occultamento del ruolo di fatto, uso di società schermo, ripetuti abbandoni della corrispondenza, ritardi gravi) può giustificare la ricostruzione del dolo e l'applicazione dell'art. 356 c.p.
- Se il ricorso in Cassazione è inammissibile e manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, in base ai criteri citati dalla giurisprudenza costituzionale, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- Le eccezioni proceduralmente tardive (es. istanze di rinvio per legittimo impedimento presentate dopo la chiusura dell'udienza) sono dichiarate inammissibili; è fondamentale rispettare i termini e le modalità processuali per evitare preclusioni.
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