Cassazione Civile, Ordinanza n. 14974/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i due ricorsi per revocazione proposti tra le stesse parti e li ha dichiarati inammissibili. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore della resistente e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione contro un’ordinanza della Corte di cassazione che, in un precedente giudizio, aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso e lo aveva condannato alle spese. La doglianza si fondava sull’assunto che la precedente ordinanza fosse viziata da errore di fatto, perché avrebbe ritenuto tempestivo il controricorso ai fini della liquidazione delle spese, pur mancando una base fattuale corretta nella motivazione circa la data di notifica del controricorso e quindi il contrasto con gli atti. La Corte ha però rilevato che l’impugnazione investiva in realtà un giudizio della Corte, cioè una valutazione giuridico-processuale, e non un errore revocatorio consistente in una falsa percezione di un fatto. Ha quindi ritenuto la revocazione inammissibile già nella fase rescindente, assorbendo ogni altra deduzione.
Norme richiamate
errore di fatto revocatorio
La revocazione è ammessa solo se il provvedimento si fonda su una falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto; non basta l’omesso o errato esame di una questione processuale o una difettosa attività di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se e nei limiti in cui sia dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Il richiamo serve a individuare il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto storico, risultante direttamente dagli atti, e non può essere desunto da un errore di valutazione o da un giudizio della Corte su questioni processuali.
- L’omesso o errato esame di una questione processuale, anche se rilevabile d’ufficio, non integra errore di fatto revocatorio quando si traduce in una valutazione giuridica o in una motivazione processualmente censurabile solo con i rimedi ordinari, non con la revocazione.
- Se la revocazione è inammissibile nella fase rescindente, restano assorbite tutte le ulteriori censure e deduzioni contenute nel ricorso.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite; nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione comportano inoltre l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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