Cassazione Penale, Ordinanza n. 03477/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale che le aveva condannate per il reato previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 139/2006. Con il primo motivo hanno dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che il fatto fosse stato accertato il 15/01/2019 e che fosse ormai decorso il relativo termine. Con il secondo e il terzo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, in particolare quanto al mancato uso dell'immobile ereditato e del gas liquido e alla presenza di gas nei serbatoi al momento del controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità, osservando che esse miravano a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, esauriente e logicamente coerente. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, a fronte di un fatto risalente al 15/01/2019, il termine sarebbe scaduto solo il 15/01/2023, sicché alla data della sentenza impugnata (25/05/2022) il reato non era estinto. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; la Corte non ne sviluppa il contenuto tipico, limitandosi a prenderla come titolo del reato contestato
le cause di non punibilità non possono essere rilevate quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, perché manca un valido rapporto di impugnazione
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006
reato oggetto della condanna confermata in punto di mancata prescrizione e di insindacabilità delle valutazioni di merito in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili, se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante ex art. 606 c.p.p., doglianze che mirano solo a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è insindacabile se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, calcolando il termine applicabile, alla data della decisione impugnata il reato non risulta ancora estinto; la verifica va compiuta con riferimento al tempo di consumazione del fatto e alla data della sentenza oggetto di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., mancando un valido rapporto di impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura equitativamente determinata dalla Corte.
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