Cassazione Penale, Ordinanza n. 05457/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali era stato già riconosciuto colpevole con le sentenze richiamate nella richiesta. In sostanza, chiedeva che i diversi episodi di rapina fossero unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché diretto a ottenere una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito/esecuzione, il quale aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando il fatto che non tutte le rapine erano state programmate sin dall'inizio, ma erano piuttosto frutto di determinazioni contingenti. La decisione impugnata si è conformata ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla continuazione in sede esecutiva, richiedendo la verifica di concreti indici sintomatici e della programmabilità, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Ha confermato l'impostazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui la sola comunanza dei beni giuridici tutelati non basta a fondare la continuazione e, nel caso concreto, mancavano elementi sufficienti per ritenere che le rapine successive fossero state preordinate sin dall'origine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina del reato continuato richiede, anche in sede esecutiva, la verifica di un medesimo disegno criminoso e della preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi rispetto al primo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La mera comunanza del bene giuridico protetto non è sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e complessiva di indici sintomatici, non essendo sufficiente la sola omogeneità dei reati o del bene giuridico protetto.
- Per affermare il vincolo della continuazione, occorre che al momento del primo reato i successivi risultino già programmati, almeno nelle loro linee essenziali; se i fatti successivi sono frutto di scelte estemporanee, la continuazione va esclusa.
- In sede esecutiva, il giudice applica i medesimi criteri sostanziali elaborati per la cognizione, valutando contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e abitudini di vita, senza che la presenza di uno solo di questi indici sia decisiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira solo a sollecitare una rivalutazione del merito degli elementi di fatto già coerentemente apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →