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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19112/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale e ha negato la sostituzione con la detenzione domiciliare. Si contestava l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il mancato confronto con l'ordinanza del Tribunale del riesame (7/12/2023) che aveva ritenuto idonei gli arresti domiciliari; si denunciava inoltre un errore di fatto circa la sussistenza di contestazioni associative “in permanenza” e la mancata valutazione della positiva condotta del ricorrente durante le misure applicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito, pur potendo valutare fatti anteriori alla misura, ha reiterato il vizio già censurato nella precedente sentenza di annullamento (n. 35482/2024) omettendo di confrontarsi con la decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto gli arresti domiciliari idonei e senza spiegare perché, malgrado tale decisione e la condotta positiva del ricorrente durante le misure, la detenzione domiciliare sarebbe inadeguata. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato solo per indicare la provenienza della pena (patteggiamento); non oggetto diretto della censura motivazionale

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma invocata dal ricorrente nella censura relativa all'erronea applicazione; la Corte prende atto della deduzione ma fonda l'esame soprattutto sulla disciplina della revoca/sostituzione delle misure alternative

  • art. 51-ter Ord. pen.

    Interpretata come disciplina che consente la revoca dell'affidamento anche per fatti anteriori alla misura se emergono nuovi elementi; inoltre obbliga il Tribunale di sorveglianza, in presenza di richiesta di sostituzione con misura più restrittiva, a valutare specificamente la possibilità di applicare una diversa misura (scrutinio ulteriore)

  • art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. 2/10/2018, n. 123

    Richiamato per spiegare la modificazione normativa di cui al comma 1 dell'art. 51-ter, che ha introdotto l'esplicita possibilità di 'sostituzione' della misura con una più restrittiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per delimitare i profili di motivazione e i vizi dedotti in cassazione (apertura della doglianza su violazione di norme e vizio di motivazione)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti formali della enunciazione dei motivi nel ricorso (motivazione nei limiti strettamente necessari)

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa può fondarsi anche su fatti commessi prima dell'inizio della misura, ma solo se dal provvedimento cautelare o da nuovi elementi emergono informazioni che modificano la prognosi favorevole originaria.
  • Se è richiesta la 'sostituzione' della misura con una più restrittiva (es. detenzione domiciliare), il Tribunale di sorveglianza è obbligato a compiere uno scrutinio specifico e motivato sulla possibilità di applicare la misura alternativa meno afflittiva rispetto alla carcerazione.
  • Il Tribunale deve confrontarsi espressamente con decisioni intervenute sullo stesso quadro fattuale (ad es. ordinanza del tribunale del riesame) che abbiano ritenuto idonee misure cautelari alternative; l'omissione di tale confronto configura vizio motivazionale.
  • La condotta tenuta dal beneficiario durante i precedenti periodi di misura (arresti domiciliari, affidamento) è elemento rilevante e va valutata attentamente quando si decide sulla revoca o sulla sostituzione della misura.
  • In presenza di valutazioni divergenti tra giudici (gara di valutazioni cautelari), il giudicante di merito deve motivare perché ritiene inadeguata la soluzione meno afflittiva già ritenuta sufficiente da altro giudice; mancanza di motivazione conduce ad annullamento con rinvio.

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