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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45958/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bocchino ha impugnato la conferma della condanna per i reati ascritti ai sensi degli artt. 640 e 646 c.p., deducendo (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove per omesso o carente esame degli elementi a discarico (tra cui dichiarazioni e esiti della perquisizione, date sui biglietti clonati, testimonianze favorevoli, e contraddittorietà fra assoluzione per il fatto del 18/08/2016 e condanna per accertamento del 07/08/2016) e (2) mancanza di prova del nesso causale e della diretta responsabilità per il danno richiesto dalle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito un confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello (la quale aveva ricostruito i fatti con motivazione logica e approfondita). È stato richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito e le valutazioni di fatto del giudice di merito mediante una diversa lettura delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (quantificate in complessivi euro 4.200). (La condanna sostanziale nei confronti di Bocchino — 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 389,00 — era stata confermata dalla Corte d'appello ed è rimasta efficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso.)

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    reato contestato in primo grado e confermato in appello; la Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione delle prove che ha condotto alla condanna per frode

  • art. 646 c.p.

    altro capo di imputazione per il quale è stata confermata la responsabilità dal giudice di merito; Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione probatoria

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato quale base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di specificità delle censure (assenza di correlazione tra ragioni della decisione impugnata e motivi posti a fondamento dell'impugnazione)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato nel senso che la Cassazione esamina la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; le censure che richiedono una rivalutazione non consentita del merito sono inammissibili

  • principio processuale consolidato (giurisprudenza)

    la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame delle prove o nell'offrire una lettura alternativa dei fatti; è ammessa la censura solo se si denuncia un vizio di motivazione manifesto, contraddittorio o di diritto

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve esporre censure specifiche e ben correlate alla motivazione impugnata: la genericità o la semplice riproposizione di argomenti di merito comporta l'inammissibilità.
  • Non è consentito alla Cassazione di riesaminare i fatti e valutare ex novo le prove; le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Per impugnare la motivazione del giudice di merito è necessario indicare punti di incoerenza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione, non semplicemente dissentire sulla persuasività delle conclusioni.
  • La contestazione del risarcimento richiesto dalle parti civili richiede una specifica deduzione sulla mancanza di prova del nesso causale e della consistenza del danno; argomentazioni generiche non bastano.
  • Il ricorrente che propone motivi aspecifici rischia non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna alle spese, al pagamento di somme alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili.

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