Cassazione Penale, Sentenza n. 45958/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bocchino ha impugnato la conferma della condanna per i reati ascritti ai sensi degli artt. 640 e 646 c.p., deducendo (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove per omesso o carente esame degli elementi a discarico (tra cui dichiarazioni e esiti della perquisizione, date sui biglietti clonati, testimonianze favorevoli, e contraddittorietà fra assoluzione per il fatto del 18/08/2016 e condanna per accertamento del 07/08/2016) e (2) mancanza di prova del nesso causale e della diretta responsabilità per il danno richiesto dalle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito un confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello (la quale aveva ricostruito i fatti con motivazione logica e approfondita). È stato richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito e le valutazioni di fatto del giudice di merito mediante una diversa lettura delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (quantificate in complessivi euro 4.200). (La condanna sostanziale nei confronti di Bocchino — 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 389,00 — era stata confermata dalla Corte d'appello ed è rimasta efficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso.)
Norme richiamate
reato contestato in primo grado e confermato in appello; la Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione delle prove che ha condotto alla condanna per frode
altro capo di imputazione per il quale è stata confermata la responsabilità dal giudice di merito; Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione probatoria
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato quale base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di specificità delle censure (assenza di correlazione tra ragioni della decisione impugnata e motivi posti a fondamento dell'impugnazione)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato nel senso che la Cassazione esamina la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; le censure che richiedono una rivalutazione non consentita del merito sono inammissibili
principio processuale consolidato (giurisprudenza)
la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame delle prove o nell'offrire una lettura alternativa dei fatti; è ammessa la censura solo se si denuncia un vizio di motivazione manifesto, contraddittorio o di diritto
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve esporre censure specifiche e ben correlate alla motivazione impugnata: la genericità o la semplice riproposizione di argomenti di merito comporta l'inammissibilità.
- Non è consentito alla Cassazione di riesaminare i fatti e valutare ex novo le prove; le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- Per impugnare la motivazione del giudice di merito è necessario indicare punti di incoerenza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione, non semplicemente dissentire sulla persuasività delle conclusioni.
- La contestazione del risarcimento richiesto dalle parti civili richiede una specifica deduzione sulla mancanza di prova del nesso causale e della consistenza del danno; argomentazioni generiche non bastano.
- Il ricorrente che propone motivi aspecifici rischia non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna alle spese, al pagamento di somme alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili.
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