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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35410/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento TARSU emesso per l'anno 2013 nei confronti di un soggetto che gestiva un campeggio, con richiesta di euro 23.290,73 tra imposta, interessi e sanzione del 30%, relativamente all'occupazione di aree adibite a parcheggio, specchi acquei e posti barca. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso e la commissione regionale aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997, 16 d.lgs. n. 473/1997 e 72 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che, per la TARSU, le somme non pagate dovessero essere riscosse mediante ruolo o ingiunzione senza applicazione della sanzione del 30%, non prevista per il tributo in questione. La ricorrente ha quindi contestato la legittimità dell'irrogazione della sanzione in presenza di un mero omesso versamento, senza dichiarazione omessa o infedele.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di TARSU, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 non si applica al semplice omesso versamento quando il tributo rientra tra quelli normalmente riscossi mediante iscrizione a ruolo; le sanzioni sono invece correlate ai casi di dichiarazione omessa o infedele. La Commissione regionale, applicando la sanzione del 30% su un avviso di accertamento per omesso versamento TARSU, si è dunque discostata da tali principi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    La sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento non si applica ai tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione mediante iscrizione a ruolo; la previsione non può essere elusa applicando la sanzione in via di avviso di accertamento per il solo omesso versamento.

  • art. 16 d.lgs. n. 473/1997

    Richiamato dalla ricorrente come norma del sistema sanzionatorio tributario, senza una specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 72 d.lgs. n. 507/1993

    Attribuisce ai comuni una facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU e all'iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza applicazioni estensive; la preventiva notifica di accertamento non è necessaria salvo omessa o infedele dichiarazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, la possibilità per il comune di emettere un avviso di accertamento in luogo dell'iscrizione a ruolo è una facoltà, non un obbligo; tuttavia tale scelta non può trasformarsi in uno strumento per irrogare sanzioni che la disciplina speciale esclude nei casi di riscossione ordinaria mediante ruolo.
  • La sanzione per omesso o tardivo versamento non è automaticamente applicabile a ogni mancato pagamento del tributo, ma deve coordinarsi con il meccanismo legale di riscossione previsto per quel tributo e con la presenza di una dichiarazione omessa o infedele quando richiesta.
  • Quando la normativa prevede che un tributo sia ordinariamente riscosso mediante iscrizione a ruolo, l'amministrazione non può aggirare il divieto di applicare la sanzione per il solo omesso versamento emettendo un avviso di accertamento e aggiungendo la sanzione stessa.
  • Il giudice di merito che ritenga dovuta la sanzione del 30% per TARSU senza verificare se il caso integri omessa o infedele dichiarazione, e non mero omesso versamento, incorre in violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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