Cassazione Civile, Ordinanza n. 32687/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La società ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello dell’Autorità e respinto il suo ricorso contro la sanzione amministrativa irrogata per violazione dell’art. 101 TFUE. La vicenda riguardava un presunto coordinamento tra più imprese fornitrici di servizi di ossigenoterapia domiciliare e ventiloterapia domiciliare, articolato in tre fasi: mancata adesione a una convenzione con Federfarma e Regione Campania; mancata adesione a un accordo quadro ritenuto meno remunerativo; spartizione dei lotti in una gara bandita da So.Re.Sa. La ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato avesse violato i limiti della giurisdizione non esercitando un sindacato di piena giurisdizione, omettendo verifiche istruttorie decisive sui fatti, sui contatti tra imprese, sul ruolo di Federfarma, sulla comparabilità delle condizioni economiche e sulla plausibilità di spiegazioni alternative alla collusione. Chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul principio di effettività della tutela giurisdizionale in materia antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale o un difetto di giurisdizione, ma mirassero sostanzialmente a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato il proprio sindacato di legittimità sui provvedimenti AGCM, cioè a far rivalutare il merito dell’accertamento antitrust. Secondo la Corte, il Consiglio di Stato aveva operato entro i limiti esterni della propria giurisdizione, facendo applicazione dei principi sulla full jurisdiction e sulla prova dell’intesa restrittiva. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché non pertinente al thema decidendum del giudizio di cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
costituisce il parametro sostanziale della contestata intesa restrittiva della concorrenza, la cui violazione era stata accertata dall’Autorità e poi riesaminata dal giudice amministrativo
richiamato dalla ricorrente a sostegno della denunciata violazione dei limiti di giurisdizione; la Corte ne esclude la rilevanza come base per un sindacato cassatorio sul merito dell’accertamento
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente in connessione al principio di full jurisdiction; la Corte ribadisce che le doglianze non integrano difetto di giurisdizione
art. 111, comma ottavo, Cost.
delimita il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione ai soli casi di eccesso di potere giurisdizionale o difetto di giurisdizione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è possibile solo per quesiti interpretativi pertinenti; nel caso concreto la richiesta è stata giudicata inammissibile perché diretta a incidere sulla decisione della controversia
richiamato come norma nazionale che vieta le intese anticoncorrenziali
art. 3 della legge n. 287/1990
richiamato come norma nazionale relativa agli abusi di posizione dominante
art. 7, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
la decisione richiama la vincolatività degli accertamenti AGCM nei confronti del giudice civile nelle azioni risarcitorie
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
indicato come referente del giudizio incidentale di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma ottavo, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere usato per sindacare errors in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, neppure se riferiti al modo in cui è stata valutata la prova o applicato il diritto dell’Unione.
- L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale sconfin i nei limiti esterni della giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, oppure negando la propria giurisdizione in modo assoluto; non basta contestare l’asserita insufficienza o erroneità dell’istruttoria svolta.
- Nel sindacato sui provvedimenti sanzionatori dell’AGCM il giudice amministrativo deve effettuare una verifica diretta dei fatti e può spingersi fino ai profili tecnici, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità quando questa sia rimasta entro margini di opinabilità ragionevole.
- In materia antitrust, l’intesa restrittiva può essere provata con ogni mezzo idoneo, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, mediante una valutazione globale del compendio probatorio; non è necessario un riscontro documentale esclusivo né la prova di effetti anticoncorrenziali quando sia già accertato l’oggetto anticoncorrenziale della condotta.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibile se il quesito mira in realtà a rimettere in discussione l’applicazione concreta dei principi al caso, anziché l’interpretazione di una norma dell’Unione rilevante e decisiva per la decisione.
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