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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17243/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia non riguarda il merito del rapporto tributario, ma esclusivamente la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado emessa in sede di rinvio. Il ricorrente ha censurato la liquidazione delle spese perché effettuata in modo globale per ciascun grado di giudizio, senza separata indicazione tra compensi ed esborsi, senza esposizione dei criteri di quantificazione e senza adeguata motivazione della significativa riduzione rispetto alla nota spese presentata dalla parte vittoriosa. I motivi di ricorso, formalmente articolati come violazione e falsa applicazione di varie disposizioni processuali e del d.lgs. n. 546/1992, convergevano nel denunciare l’illegittimità della liquidazione per difetto di motivazione e per impossibilità di controllo sulla correttezza della determinazione effettuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di spese processuali, il giudice deve liquidare separatamente esborsi e compensi, non potendo limitarsi a un importo complessivo, e che, quando vi sia una nota spese specifica della parte vittoriosa, l’eventuale riduzione deve essere adeguatamente motivata. Poiché la sentenza impugnata aveva proceduto a una liquidazione globale e aveva omesso di spiegare lo scostamento dalla nota spese, la Corte l’ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese, con liquidazione conforme ai criteri di legge e sindacabile in cassazione se priva di adeguata specificazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale/di validità della sentenza quando la liquidazione delle spese non consente di comprendere il percorso decisorio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione della liquidazione giudiziale

  • art. 156 c.p.c.

    evocato in relazione alla nullità o irregolarità dell’atto/sentenza per difetto dei requisiti richiesti

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma processuale che consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme poste a base della censura sulla liquidazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 3 d.m. n. 55/2014

    richiamato in relazione ai parametri di liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la liquidazione giudiziale deve distinguere esborsi e compensi; una determinazione meramente globale dell’importo è illegittima perché non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto dei parametri applicabili.
  • Quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota specifica delle spese, il giudice non può ridurre o eliminare le voci richieste con una liquidazione apodittica o globale, ma deve motivare in modo adeguato le ragioni dello scostamento, soprattutto se significativo.
  • La statuizione sulle spese è censurabile in cassazione quando la motivazione non consenta di verificare la conformità della liquidazione agli atti di causa e ai criteri legali, integrando un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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