Cassazione Penale, Sentenza n. 32886/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada: il ricorrente deduce che il giudice ha irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per una durata di due anni, ossia oltre i limiti consentiti dalla normativa richiamata
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la motivazione della sentenza era stata letta in udienza il 15/06/2021 (con la presenza del difensore) mentre il ricorso è stato depositato il 15/09/2021, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. Non si applica il principio di Sez. U. n. 40986/2018 relativo al decorso del termine dall'avviso di deposito, proprio perché la motivazione era stata letta in udienza. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), procedimento con motivazione che può essere letta in udienza
art. 186 cod. strada (commi 1, 2, lett. b) e 2-sexies)
fattispecie contestata al ricorrente (guida in stato di alterazione), con previsione di sanzioni e sospensione della patente; il ricorso contestava la durata della sospensione irrogata
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
norma che individua i motivi di ricorso per cassazione evocati dal ricorrente (violazione della legge sostanziale/interpretazione normativa)
stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare la sentenza di applicazione della pena; qui il termine è stato ritenuto decorrente dalla lettura della motivazione in udienza
autorizza la condanna del ricorrente a versare una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per negligenza o colpa nella proposizione del gravame; applicata per euro 3.000
Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018
principio secondo cui, in assenza di deposito contestuale della motivazione, il termine per impugnare decorre dall'ultima notificazione dell'avviso di deposito; qui non applicato perché la motivazione era stata letta in udienza
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di valutazione della colpa per la determinazione dell'entità della somma a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il termine di 15 giorni per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta decorre dalla lettura della motivazione in udienza se questa è stata effettivamente resa presente; in tal caso un ricorso depositato oltre il termine è inammissibile
- Se la motivazione non è depositata o letta in udienza, può trovare applicazione il principio delle Sezioni Unite: il termine decorre dall'avviso di deposito; verificare sempre se la motivazione è stata consegnata o comunicata
- La presenza del difensore all'udienza in cui viene letta la motivazione è rilevante per il conteggio del termine di impugnazione: la comunicazione di motivazione letta in udienza tiene avviato il termine ordinario
- In caso di inammissibilità per tardività il giudice può condannare il ricorrente a pagare una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; l'entità dipende dalla valutazione della colpa nella proposizione tardiva del ricorso
- Prima di proporre un ricorso è essenziale verificare il giorno esatto di decorrenza del termine (lettura in udienza, deposito, notifica dell'avviso) e conservare prove della tempestività o delle comunicazioni ricevute
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