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Ordinanza

Ordinanza n. 342/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: certificato medico e ricevuta di trasmissione della relazione medica con conferma dell'idoneità alla guida per la durata di soli dodici mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale di Torino e la successiva ricevuta ministeriale, nella parte in cui, pur confermando la sua idoneità psicofisica alla guida per la patente di categoria B, hanno limitato la validità del rinnovo a dodici mesi. Dal testo emerge che il ricorrente è affetto da patologie rilevanti, ma che tali patologie non avevano in precedenza impedito rinnovi della patente per un periodo più lungo. È stata contestata, in sostanza, l'assenza di una specifica motivazione idonea a giustificare il diverso e più restrittivo trattamento rispetto agli anni precedenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti concernenti il termine annuale di validità apposto al rinnovo della patente. Il Collegio ha rilevato che, pur in presenza di patologie non indifferenti, dagli atti non risultavano particolari peggioramenti rispetto alla situazione precedente e non emergeva una specifica motivazione del diverso trattamento, considerato che in passato erano stati accordati rinnovi di durata maggiore. Ha quindi disposto la rivalutazione rapida della posizione del ricorrente, invitando l'amministrazione a giustificare, ove necessario, eventuali soluzioni difformi da quelle adottate negli anni precedenti. La decisione è cautelare e non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 331 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    È richiamato in relazione alla ricevuta di trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della patente di guida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La limitazione temporale della validità di una patente, pur a fronte della conferma dell'idoneità psicofisica, deve essere sorretta da una motivazione specifica quando si discosti sensibilmente dalla durata dei precedenti rinnovi.
  • In sede cautelare, l'assenza dagli atti di elementi relativi a un peggioramento delle condizioni patologiche e di una giustificazione specifica del trattamento più restrittivo rispetto al passato può fondare la sospensione dell'efficacia della limitazione temporale e l'ordine di rivalutazione della posizione dell'interessato.
  • L'amministrazione, nel rivalutare l'idoneità alla guida e la durata del rinnovo, deve esplicitare le ragioni di eventuali soluzioni difformi da quelle precedentemente adottate, soprattutto quando non risultino mutamenti peggiorativi della situazione sanitaria.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

Testo integrale

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