Cassazione Penale, Sentenza n. 17914/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per reati connessi a stupefacenti (artt. 110, 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame aveva fondato la gravità indiziaria su elementi equivoci e isolati (in particolare la disponibilità a ricevere pacchi presso il proprio domicilio, nonostante la dichiarata ignoranza del contenuto), nonché su circostanze insufficienti o erroneamente valutate: un acquisto del 2016 di 3‑MMC (all'epoca non vietata), l'indicazione di nominativi/num. telefonici fittizi sui pacchi che furono comunque intercettati prima della consegna, e istruzioni sul citofono ritenute compatibili con la buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come basata su elementi equivoci e non valutati criticamente rispetto al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art. 273 c.p.p. (episodio del 2016 non pertinente perché la sostanza era lecita all'epoca; mancata considerazione che i pacchi furono intercettati prima della consegna; istruzioni sul citofono di per sé non indicative di consapevolezza). Non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni fattuali, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sulla sussistenza della gravità indiziaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La doglianza è stata formulata con riferimento a queste norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto fondata la censura motivazionale ai sensi di tali cause, annullando il provvedimento per carenza di adeguata motivazione sulla gravità indiziaria.
L'articolo riguarda il requisito della gravità indiziaria necessario per le misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dimostrato in modo non equivoco la sussistenza di tale requisito, avendo fondato la decisione su elementi ambigui o non pertinenti.
Norma richiamata in relazione alla composizione del Tribunale per la libertà e alla competenza processuale; la sentenza dispone il rinvio al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 309, comma 7, per nuovo giudizio.
artt. 110, 73, 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative al reato contestato (concorso e traffico/importazione di sostanze stupefacenti). La Corte non ha trattato nel merito la colpevolezza, ma queste norme individuano il fatto per il quale era stata applicata la misura cautelare.
Massime di principio
- La gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. richiede elementi indiziari chiari, concordanti e non equivoci: prove isolate, ambigue o basate su fatti temporalmente non pertinenti non sono sufficienti a giustificare misure cautelari.
- Un precedente acquisto di una sostanza non vietata all'epoca non può di per sé costituire indizio di partecipazione a traffici successivi se la fattispecie era lecita al momento dell'evento.
- La presenza di nominativi o numeri fittizi sulle spedizioni può essere indiziante, ma la rilevanza va valutata tenendo conto della concreta consegna: se i pacchi sono stati intercettati prima della ricezione, la presumibile 'disponibilità' del destinatario è attenuata.
- Comportamenti o accorgimenti logistici (es. istruzioni per i corrieri sul citofono) possono avere spiegazioni lecite e vanno valutati nel contesto; da soli non dimostrano necessariamente la consapevolezza della natura illecita della merce.
- La Corte di Cassazione può annullare per carenze di motivazione ma non può riformare il giudizio di fatto: in presenza di vizi nella valutazione probatoria, è necessario il rinvio al giudice di merito per una nuova e motivata valutazione.
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