Cassazione Penale, Sentenza n. 28666/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tre episodi di furto di legname (sei quintali di lecci) commessi in area boschiva soggetta ad usi civici, aggravati dall'aver usato violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. Il ricorrente deduceva: (1) carenza di configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, sostenendo di aver raccolto solo lecci gia' caduti e limitato l'attivita' a ridurli in legna; (2) insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che a suo avviso richiederebbe un'opera umana sull'oggetto; (3) conseguente improcedibilita' del reato per essere, in assenza delle aggravanti, perseguibile solo a querela di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche' descriveva una ricostruzione alternativa dei fatti non idonea al sindacato di legittimita' e priva di connessioni con la prova raccolta; le indagini della Polizia Forestale e le videoriprese hanno documentato l'abbattimento/taglio e l'uso della motosega da parte del ricorrente e il carico della legna sul veicolo. Il secondo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la giurisprudenza dominante interpreta l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. anche quando l'esposizione alla pubblica fede derivi da una condizione naturale/originaria della cosa e non necessariamente dall'opera dell'uomo. Il terzo motivo e' conseguentemente inammissibile. Dichiarata l'inammissibilita' del ricorso, il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Resta impregiudicata la condanna di merito confermata in grado d'appello: pena di 6 mesi e 5 giorni di reclusione e multa di 200 euro, con riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Norme richiamate
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede puo' ritenersi integrata anche quando l'esposizione derivi da una condizione originaria o naturale della cosa e non necessariamente da un'azione od omissione del possessore; la ratio e' tutelare beni non adeguatamente difendibili.
art. 616, codice di procedura penale
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la declaratoria di inammissibilita' del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti se non si dimostrano vizi di legge o manifesti illogismi nella motivazione: le ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili se non sorrette da errori giuridici o incongruenze manifesti.
- La prova filmica e le indagini di polizia (es. accertamenti della Forestale) hanno valore decisivo: se documentano abbattimento, uso di motosega e carico su veicolo, giustificano la qualificazione del reato come furto aggravato.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede puo' sussistere anche quando l'esposizione e' una caratteristica naturale dell'oggetto (es. alberi nel bosco, frutti pendenti), non richiedendo necessariamente un'esposizione voluta dal proprietario.
- La mera attivita' di riduzione in pezzi (ridare forma di legna) non esclude automaticamente l'aggravante della violenza sulle cose se le attivita' implicano abbattimento, taglio non autorizzato o mutamento della destinazione del bene.
- La censura sull'improcedibilita' del reato per mancanza di aggravanti e' subordinata all'effettiva declaratoria d'insussistenza di tali aggravanti; se la Corte conferma le aggravanti, l'eccezione di improcedibilita' e' infondata.
- Chi propone ricorso senza adeguata base probatoria o con ragioni meramente apodittiche rischia non solo l'inammissibilita' ma anche la condanna al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda per colpa nella proposizione del gravame.
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