Cassazione Penale, Sentenza n. 42573/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva respinto la sua istanza volta a ottenere l'espiazione della pena detentiva in Italia anziché la consegna all'autorità giudiziaria rumena. Sosteneva che, dimostrato il suo radicamento personale e familiare in Italia, doveva essere concessa l'esecuzione della pena nello Stato; inoltre, che non poteva avere proposto tale richiesta nel giudizio sulla consegna poiché la sentenza rumena da eseguire era stata emessa solo successivamente (7 gennaio 2022), per cui la Corte avrebbe travisato la sua domanda e il ruolo dei privati nella procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, nella fase esecutiva della decisione di consegna, la legge n. 69/2005 consente all'interessato di sollevare solo ragioni eccezionali e sopravvenute ai fini della sospensione della consegna (art. 23) e non di rimettere in discussione i presupposti della consegna stessa. Ha rilevato che il tema del radicamento non era stato allegato in precedenza neanche per un reinvio della consegna, e che la richiesta alternativa di riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'esecuzione era procedimentalmente irricevibile perché non conforme alla disciplina del d.lgs. n. 161/2010. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione degli adempimenti alla cancelleria.
Norme richiamate
L'art. 23 consente di fare valere, nella fase esecutiva della consegna, soltanto ragioni eccezionali e sopravvenute per sospendere la consegna; non permette di rimettere in discussione i presupposti della decisione di consegna già giudicata.
Decreto legislativo n. 161 del 2010
Stabilisce la procedura per il riconoscimento/trasferimento delle sentenze straniere ai fini dell'esecuzione in Italia; la richiesta del ricorrente non ha rispettato tale procedura e quindi è risultata irricevibile.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi deducibili in cassazione; il ricorso era stato proposto nei limiti richiamati ma è stato comunque ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza.
Consente la condanna alle spese processuali e ad altre misure in caso di ricorso inammissibile; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Disposizioni relative agli adempimenti della cancelleria
Rinvio amministrativo alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione, ivi compresa la comunicazione al Ministero della giustizia.
Massime di principio
- Nella fase esecutiva di una decisione di consegna ai sensi della legge n. 69/2005 non è possibile rimettere in discussione i presupposti della consegna: possono essere proposte solo ragioni eccezionali e sopravvenute per chiedere la sospensione della consegna (art. 23).
- La possibilità di ottenere l'espiazione della pena in Italia va sollevata tempestivamente nella fase principale del procedimento sulla consegna o deve seguire la procedura specifica per il riconoscimento/trasferimento delle sentenze previsto dal d.lgs. n. 161/2010; richieste presentate in modo difforme sono irricevibili.
- Il radicamento personale o familiare in Italia, per essere rilevante ai fini dell'esecuzione in Italia, deve essere documentato e tempestivamente dedotto nel procedimento sulla consegna o posto a fondamento di un'istanza conforme alla procedura di riconoscimento/trasferimento.
- Le impugnazioni in cassazione sono soggette a limiti procedurali e materiali; ricorsi che esulano dalle possibilità di riforma in sede esecutiva possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
- Quando si intende ottenere l'esecuzione di una pena straniera in Italia, è consigliabile attivare la procedura prevista dal d.lgs. n. 161/2010 e presentare le ragioni di trasferimento o di esecuzione durante il procedimento principale, non nella fase esecutiva della consegna.
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