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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40837/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di somme presenti sul conto corrente dell'Errico. In particolare si contestava che le somme contestate fossero ratei pensionistici soggetti al divieto di impignorabilità previsto dall'art. 545 c.p.c.: somme complessive coinvolte circa €24.662,99 (di cui €3.333,26 accreditati successivamente e €21.289,73 accreditati anteriormente al sequestro del 11/12/2017). La difesa sosteneva che gli importi percepiti a titolo pensionistico rientrano fra le somme insequestrabili e che, alla luce della riforma del 2015 (L. 6.8.2015, n.132), i limiti di impignorabilità debbano trovare applicazione anche in sede penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al G.I.P. di Ravenna. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245) che ha stabilito che i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. In concreto il provvedimento del G.I.P. dovrà essere riesaminato alla luce di tale principio, verificando la soglia di insequestrabilità rispetto agli importi indicati (es. €7.468,26 riportati inferiori alla soglia di insequestrabilità menzionata nella decisione).

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. civ.

    La corte ha ritenuto, conformemente alle Sezioni Unite, che i limiti di impignorabilità previsti da tale norma debbano applicarsi anche in sede penale al sequestro preventivo e alla confisca per equivalente

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Citato dal G.I.P. per osservare che la disciplina del sequestro preventivo penale non contiene un limite analogo a quello civilistico; la Corte di legittimità ha però affermato che ciò non impedisce l'applicazione dei limiti di impignorabilità sanciti dall'art. 545 c.p.c.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal G.I.P. per sottolineare che le norme sul pignoramento civile vengono richiamate solo per aspetti formali; la Corte ha invece imposto l'osservanza del principio sostanziale di impignorabilità per le somme pensionistiche

  • Sentenza Sezioni Unite n. 26252 del 24/02/2022 (Rv. 283245)

    "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato"

    Principio vincolante richiamato dalla Corte di Cassazione: i limiti di impignorabilità civilistici trovano applicazione anche nell'ambito delle misure ablative penali finalizzate alla confisca per equivalente

Massime di principio

  • I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: somme qualificate come pensioni o indennità possono essere protette anche nella procedura penale
  • Va verificata la soglia di insequestrabilità rispetto all'importo complessivo: se la somma rientra nei limiti previsti, essa è da dissequestrare; se eccede, può essere sequestrata solo la parte eccedente
  • La distinzione tra accrediti anteriori o successivi al sequestro non esclude in linea di principio l'applicazione dei limiti di impignorabilità: occorre valutare ciascun accredito sulla base della natura (pensionistica) e della soglia applicabile
  • In sede di opposizione al sequestro è fondamentale documentare la natura pensionistica degli importi e quantificare le entrate mensili/annuali per dimostrare la soglia di protezione
  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, i giudici dell'esecuzione devono riesaminare i sequestri che incidono su somme previdenziali alla luce del principio di protezione previsto dall'art. 545 c.p.c.; per il difensore, è strategico richiedere espressa applicazione di tale principio in sede di riesame

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