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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fondo contestava la ritenuta del 15% applicata sui dividendi percepiti da società italiane (in base alla Convenzione Italia-USA, art.10, comma 2, lett. b) ), ritenendola discriminatoria rispetto al trattamento fiscale riservato ai fondi mobiliaresi residenti in Italia (che, ratione temporis, subivano un'imposta sostitutiva sul risultato della gestione pari al 12,5% o al 5%), invocando la violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) e chiedendo il rimborso della maggiore tassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla violazione dell'art. 63 TFUE e all'onere della prova (secondo e terzo motivo), ritenendo che la differenza tra l'aliquota massima convenzionale del 15% e l'aliquota sostitutiva del 12,5% applicata ai fondi residenti integri una restrizione non giustificata della libera circolazione dei capitali. Ha affermato che la stipulazione di una convenzione bilaterale non produce una presunzione assoluta di conformità al diritto UE e che, in mancanza di giustificazioni rigorose (es. i requisiti stringenti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per l'eccezione della "coerenza del sistema fiscale"), il regime applicato al fondo statunitense è discriminatorio. La Corte ha quindi interpretato la Convenzione Italia-USA, art.10, alla luce del TFUE e dei canoni interpretativi internazionali, nel senso che ai dividendi pagati a fondi mobiliaresi aperti statunitensi negli anni 2008-2010 doveva essere applicata l'aliquota del 12,5% e ha cassato la sentenza d'appello rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo per conformarsi al principio indicato e decidere sulle questioni assorbite (inclusa la liquidazione delle spese). I restanti motivi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Governo della Repubblica italiana e Governo degli Stati Uniti d'America (art. 10, dividendi)

    "1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.\n\n2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere:\n\n(...).\n\n(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi."

    La Corte ha ritenuto che la clausola convenzionale che fissa un limite massimo del 15% non impedisce un'interpretazione conforme al diritto UE: se applicare il limite convenzionale al 15% determina una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE, la norma pattizia va interpretata (nel rispetto del canone di buona fede) in modo da consentire l'applicazione di un'aliquota inferiore (12,5%) per evitare la violazione dei principi UE.

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77 (art. 9, regime fiscale dei fondi comuni)

    "2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea (...)"

    La Corte ha confrontato l'effettivo carico fiscale su un fondo residente (imposta sostitutiva 12,5%) con la ritenuta del 15% gravante sul fondo estero e ha ritenuto le due situazioni comparabili: i dividendi percepiti dal fondo rientrano nel risultato di gestione e sarebbero stati assoggettati alla più favorevole imposta sostitutiva, perciò la diversa imposizione a carico del fondo estero costituisce discriminazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 27, ritenute sui dividendi)

    La norma interna disciplina la ritenuta sui dividendi e costituisce la base normativa su cui si innesta la limitazione convenzionale; la Corte ha ricordato che l'interpretazione conforme ricade principalmente sulla norma interna mitigata dalla convenzione, senza però stravolgerne il senso, per evitare conflitti con il diritto UE.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 63 TFUE)

    Principio invocato dal ricorrente: divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. La Corte ha confermato l'applicabilità dell'art. 63 anche a fondi terziari (non UE) quando la disciplina nazionale è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri e ha ritenuto la misura non giustificata.

  • Principio sulla "coerenza del sistema fiscale" (giurisprudenza UE)

    La Corte ricorda che la "coerenza del sistema fiscale" può costituire una causa di giustificazione solo se soddisfa requisiti rigorosi (nesso diretto, proporzionalità, non mera tutela del gettito). Nel caso di specie tali requisiti non sono stati provati dall'Amministrazione.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova) e norme procedurali (art. 132 c.p.c., art. 360 c.p.c.)

    La Corte censura l'attribuzione al contribuente dell'onere di provare la coerenza del sistema fiscale; l'onere probatorio per giustificare una restrizione spetta allo Stato che invoca la causa di giustificazione.

Massime di principio

  • La stipulazione di una convenzione bilaterale non produce una presunzione assoluta di conformità al diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve verificare e, se possibile, interpretare le norme (convenzionali e interne) in modo conforme al TFUE.
  • Una differenza di trattamento fiscale tra fondi residenti e fondi non residenti (anche di paesi terzi) è idonea a costituire una restrizione ai movimenti di capitali se può dissuadere investimenti transfrontalieri; in tali casi si applica l'art. 63 TFUE.
  • La giustificazione basata sulla "coerenza del sistema fiscale" è ammessa solo in presenza di requisiti rigorosi (nesso diretto tra vantaggio e successivo onere fiscale, proporzionalità, ecc.); il semplice interesse a preservare il gettito non è sufficiente.
  • Quando sussiste incompatibilità con il diritto UE, il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione adeguatrice della norma pattizia o interna per eliminare la violazione; se l'interpretazione conforme non è possibile, può conseguire la disapplicazione della norma contrastante.
  • L'onere di provare che una misura discriminatoria è giustificata grava sul soggetto statale che la invoca; il contribuente non deve dimostrare la validità della coerenza sistemica generale senza che lo Stato abbia prima fornito elementi giustificativi.
  • In contenziosi simili è utile allegare e confrontare il carico fiscale effettivo ed elementi di comparabilità soggettiva e oggettiva fra i regimi (ma l'assenza di una schematica tabella comparativa non esonera lo Stato dall'onere di giustificare la restrizione).

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