Cassazione Penale, Sentenza n. 31835/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di sequestro preventivo: 1) contestano la sussistenza della gravità indiziaria ai sensi degli artt. 648-bis c.p. e 321 c.p.p., sostenendo l'assenza di elementi che dimostrino la provenienza delittuosa del denaro e di attività idonee a ostacolarne l'origine; 2) deducono carenza di motivazione e manifesta illogicità del provvedimento, in ragione dell'affidabilità contraddittoria delle dichiarazioni della teste Yanglin Lin.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo insuperabilmente generico e comunque manifestamente infondato, richiamando le motivazioni del Tribunale del riesame secondo cui l'ingente somma rinvenuta nell'autovettura, la mancata giustificazione del possesso e le dichiarazioni di Lin configurano elementi idonei a far ritenere la provenienza illecita (orientata verso evasione fiscale e trasferimento tramite cambio in yuan). Sul secondo motivo la Corte ha escluso la carenza di motivazione, rilevando che le censure rappresentano in realtà una riesamina di fatto non consentita in cassazione (art. 325 c.p.p.). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina il reato di riciclaggio. La Corte ha ritenuto che per il sequestro preventivo sia sufficiente l'individuazione della tipologia del delitto presupposto (es. evasione fiscale) senza la ricostruzione completa di tutti gli elementi storici, purché sussistano indizi gravi.
Riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione degli indagati nel quadro accusatorio.
Norma rilevante rispetto al provvedimento di sequestro; il ricorso muoveva censura di violazione di tale disposizione ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, avendo il giudice della cautela motivato adeguatamente il collegamento tra elementi indiziari e misura cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione in sede di cassazione; i motivi sono stati riassunti nei termini prescritti.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità di censure che in realtà mirino a rivalutare il merito probatorio o i fatti. La Corte ha applicato questa norma per escludere il secondo motivo, qualificandolo come tentativo di riedizione del fatto e della valutazione probatoria.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti in base a questa disposizione.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo per riciclaggio occorre contestare con specificità e argomentazione puntuale la gravità indiziaria, indicando elementi concreti che escludano la provenienza illecita o che dimostrino l'insussistenza del reato presupposto.
- In Cassazione non è ammessa una mera riconsiderazione del materiale probatorio o della valutazione della credibilità delle fonti; le doglianze che fanno equivalere a una rivalutazione del fatto sono dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- La motivazione del giudice cautelare è adeguata se mostra il nesso logico tra elementi emersi (es. ingente somma, mancata giustificazione, dichiarazioni di terzi) e la misura cautelare, anche quando il delitto presupposto sia individuato solo nella sua tipologia senza ricostruzione integrale.
- Motivi generici o non confrontati con le argomentazioni del giudice della cautela espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e, se l'impugnazione è ritenuta temeraria o senza cura, a sanzioni economiche (spese e ammenda).
- Le contraddizioni di un teste non comportano automaticamente l'annullamento del provvedimento: va dimostrato che le contraddizioni inficiano sostanzialmente il quadro indiziario complessivo.
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