Cassazione Penale, Ordinanza n. 15608/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di applicazione della pena resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Bari con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina, del peso di grammi 927,60, in Bari il 12 giugno 2024, in relazione all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
norma sul patteggiamento, richiamata come base della sentenza impugnata
limita i motivi del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
invocato per il controllo sulla sussistenza di cause di non punibilità, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non proponibile nel caso di specie
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura relativa alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è proponibile, in sede di legittimità contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →