Cassazione Penale, Sentenza n. 2486/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità del giudizio d'appello per difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia e per mancato avviso della data d'udienza tramite la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Le notifiche sarebbero state eseguite ad un diverso avvocato (avv. Pietro Della Casa, nato a Bergamo, PEC "pietro.dellacasamilano.pecavvocati.it") mentre il difensore nominato dall'imputato era un altro omonimo (avv. Pietro della Casa, nato a Milano, PEC "pietrodellacasa@milano.pecavvocati.it"); l'errore consisteva in una differenza nella forma della PEC (mancanza del punto tra "pietro" e "dellacasa").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha disposto la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio. La decisione si è basata sul principio che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria e viene leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6). Il provvedimento è stato adottato il 16/10/2024; la Procura e il difensore avevano chiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
La nullità assoluta per violazione di norme che riguardano diritti fondamentali della difesa: l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità che va rilevata quando è lesa la scelta difensiva dell'imputato.
Stabilisce le conseguenze della nullità per gli atti processuali: la Corte ha applicato questo articolo ritenendo necessaria l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la Corte ha richiamato tale disposizione per sostenere che la mancata comunicazione al difensore nominato lede un diritto garantito dalla Convenzione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 e D.L. n. 198/2022, art. 8
Richiamate in relazione al contraddittorio scritto (procedimento trattato con contraddittorio scritto), ma la Corte ha comunque valutato e ritenuto decisiva la regolarità delle notifiche e l'effettiva conoscenza del difensore di fiducia.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220092
Principio secondo cui la Corte di legittimità può esaminare gli atti quando siano sollevate questioni di natura processuale; utilizzata per giustificare l'accesso agli atti del giudizio di merito per valutare la validità delle notifiche.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan), Rv. 263598
Richiamo giurisprudenziale che conferma il principio della nullità assoluta quando è leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; usato come precedente diretto per la decisione di annullamento.
Massime di principio
- La notifica ad un indirizzo PEC erroneo, anche se molto simile a quello corretto, può determinare la nullità assoluta degli atti se impedisce al difensore di fiducia di partecipare all'udienza obbligatoria; va valutato caso per caso se la presenza del difensore era essenziale.
- La mancata comunicazione della data d'udienza al difensore nominato dall'imputato costituisce una lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 6 CEDU e può comportare l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
- In presenza di omonimia o similitudine degli indirizzi o dei nominativi dei difensori, l'autorità che effettua la notifica deve accertare l'identità del destinatario: l'errore materiale sulla PEC non è innocuo quando priva il difensore corretto della possibilità di intervenire.
- Il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale per garantire imparzialità e nuovo esame; il ricorrente deve sollevare tempestivamente la questione processuale perché sia esaminata dalla Cassazione.
- Per evitare il rischio di nullità, difensori e parti devono controllare e comunicare con cura i dati identificativi (pec, luogo di nascita, foro) e le parti notificanti devono effettuare verifiche formali prima dell'invio delle notifiche telematiche.
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