Cassazione Penale, Ordinanza n. 08815/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per plurimi reati fallimentari e societari commessi in concorso, deducendo un unico motivo di travisamento della prova. La censura è stata ritenuta generica perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito e, in realtà, diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici, decisivi e inopinabili travisamenti. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza di merito, letta unitariamente con quella di primo grado, era congrua e non presentava macroscopici vizi logici, avendo individuato gli elementi fattuali e soggettivi dei reati contestati.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
art. 216, comma 1, n. 1, L. fall.
Norma base del capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Richiamato quale disposizione di estensione della bancarotta fraudolenta in ambito societario/fallimentare.
Richiamato per il trattamento sanzionatorio aggravato nell'ambito dei reati fallimentari.
art. 223, comma 2, n. 1, L. fall.
Richiamato per la bancarotta impropria connessa a false comunicazioni sociali.
Richiamato quale reato societario-falso contabile presupposto o connesso alla contestazione fallimentare.
art. 219, commi 1 e 2, n. 1, L. fall.
Richiamato per l'aggravamento del trattamento sanzionatorio nei reati fallimentari.
art. 223, comma 2, n. 2, L. fall.
Richiamato per la bancarotta impropria derivante da altri fatti distrattivi o di mala gestio societaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il travisamento della prova è deducibile solo se la parte indica in modo specifico, decisivo e incontrovertibile l'errore percettivo sul contenuto di un atto o di una prova; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito sono generiche e non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata si fonda su un apparato argomentativo integrato tra primo e secondo grado, il ricorso è ammissibile solo se si deducono vizi realmente specifici e una macroscopica illogicità della ricostruzione, non essendo sufficiente prospettare una lettura alternativa delle prove.
- La verifica del vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ove questi abbiano esaminato gli elementi fattuali e l'elemento soggettivo dei reati contestati in modo coerente e non manifestamente illogico.
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