Ordinanza n. 1731/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari: - della determinazione n. 118 del 15 aprile 2026, a firma congiunta del Comune di Sant’Angelo di Alife e del Commissario ad Acta nominato con decreto dirigenziale n. 367 del 26 novembre 2025 in ottemperanza all’ordinanza del TAR Campania, sede di Napoli n. 7090/2025, per l’ottemperanza della sentenza 6521/2025, con la quale, in merito alla istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs 259/2003 per la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB) di Zefiro Net su struttura di proprietà di Cellnex Italia Spa, su area censita al N.C.T. di Sant’Angelo di Alife foglio 9 - particella 5149 ha disposto la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria; - del verbale di conferenza di servizi n. 2 in data 8 aprile 2026, a firma del Commissario ad acta nominato in ossequio all’ordinanza del TAR Campania, Napoli, n. 7090/2025 e dei responsabili tecnici del Comune di Sant’Angelo Alife, il quale, alla luce del parere reso dalla Soprintendenza, ha concluso con un diniego la conferenza di servizi avviata sulla domanda di autorizzazione presentata da Zefiro Net e Cellnex Italia Spa ai sensi dell’art. 44 del d.lgs 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile (SRB) in Comune di Sant’Angelo Alife, strada vicinale S. Maria del Campo, foglio 9, particella 5149; - del parere negativo reso sulla predetta istanza dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Caserta e Benevento (la “Soprintendenza”), prot. n. 7761/P del 24 marzo 2026; - del preavviso di diniego prot. n. 5596/P del 4 marzo 2026, emesso dalla Soprintendenza; - del verbale di Conferenza dei servizi n. 1 del 4 marzo 2026; - del verbale n. 6 del 19 dicembre 2025, emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Sant’Angelo di Alife, recante parere contrario alla installazione del predetto impianto; - ove occorra e per quanto d’interesse dell’art. 15, comma 4, del P.T.P. Ambito Massiccio Matese; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti presupposti, tra cui il parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale adottata congiuntamente al Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza, con cui è stata definita negativamente la conferenza di servizi relativa all’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base su struttura di proprietà di un soggetto privato, in area situata nel Comune di Sant’Angelo di Alife. Sono stati inoltre impugnati il verbale conclusivo della conferenza di servizi, il parere negativo della Soprintendenza, il relativo preavviso di diniego, i verbali delle conferenze di servizi e il parere contrario della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché, ove occorrente, l’art. 15, comma 4, del Piano Territoriale Paesistico dell’Ambito Massiccio Matese e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di censura, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della controversia concernente la legittimità del diniego paesaggistico e della conclusione negativa della conferenza di servizi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate non mediante la sospensione degli atti impugnati, ma attraverso la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, compatibilmente con il carico della Sezione. Non è quindi stata disposta la sospensione cautelare né è stata anticipatamente definita la legittimità degli atti contestati. L’udienza pubblica è stata fissata per l’11 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La norma è indicata quale base dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione specifica.
Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare; il giudice ha ritenuto sufficienti le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.
art. 15, comma 4, P.T.P. Ambito Massiccio Matese
Indicato tra gli atti e le disposizioni impugnate ove occorrente; l’ordinanza non ne precisa l’interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ritenere adeguata tutela delle esigenze prospettate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
- La fissazione dell’udienza di merito quale misura di tutela cautelare non comporta una decisione anticipata sulla legittimità degli atti contestati.
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