Cassazione Penale, Sentenza n. 10557/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) relativa al ricevimento di un ciclomotore con numero di telaio abraso, sostenendo: 1) nullità della sentenza di appello per mancata trattazione orale dell'impugnazione nonostante fosse stata, secondo il difensore, richiesta (art. 598bis c.p.p.); 2) mancanza di motivazione sul dolo della ricettazione e vizio di motivazione, poiché il ricorrente affermava di aver ricevuto il mezzo in buona fede come compenso da terzo e che la carta di circolazione e la targa non mostravano elementi di illecito; 3) errata qualificazione del fatto, proponendo che, in assenza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa, al più poteva ritenersi applicabile la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto procedurale la Corte ha rilevato che l'istanza di trattazione orale prodotta in ricorso era inviata via PEC senza sottoscrizione digitale e non risultava tra gli atti trasmessi dal giudice a quo; secondo la disciplina applicabile (richiamata dalla Corte) una richiesta inviata via PEC doveva essere sottoscritta digitalmente e la mancanza della firma rendeva l'istanza inammissibile, per cui la corte d'appello non era tenuta a trattare in udienza. Sul merito la Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare il fatto o sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito; la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il dolo opponendo fatti gravanti (alterazione visibile del numero di telaio, carta di circolazione intestata a terzo, irreperibilità del presunto cedente e improbabilità di una cessione senza documenti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; applicata dalla Corte di appello e ritenuta integrata sulla base di circostanze indicative della consapevolezza della provenienza delittuosa (alterazione del telaio, titolarità della carta di circolazione, irreperibilità del cedente).
Regola la richiesta di trattazione orale in appello; contestata dal ricorrente come non rispettata, ma la Corte ha ritenuto l'istanza via PEC priva di validità formale per mancanza di sottoscrizione digitale.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tali limiti per escludere la riedizione di una valutazione alternativa delle prove che non configuri specifiche violazioni di legge o vizii logici della motivazione.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevedono la trattazione per iscritto se non è stata richiesta validamente la trattazione orale; richiamate per giustificare il procedimento camerae-consilii in appello.
art. 24 del decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (richiamato) e art. 94, comma 2 del d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Disciplina l'invio via PEC di atti e la necessità della sottoscrizione digitale per documenti informatici depositati; la Corte ha ritenuto che la mancanza di firma digitale renda l'atto inammissibile.
Norma sulla contravvenzione relativa a specifiche ipotesi; evocata dal ricorrente come possibile riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto che le prove valutate in appello escludessero l'assenza di consapevolezza della provenienza del bene.
Prevede conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 590 cod. proc. pen. e disp. att. art. 165bis
Richiamati in relazione agli atti che il giudice a quo doveva trasmettere alla Corte di Cassazione per l'esame dell'error in procedendo; la Corte ha osservato che l'istanza contestata non risultava tra gli atti trasmessi.
Massime di principio
- Una richiesta di trattazione orale inviata via PEC deve, secondo la normativa applicabile al periodo, essere sottoscritta digitalmente: la mancata firma digitale può rendere l'istanza inammissibile e legittimare la trattazione cartolare dell'appello.
- Se non esiste una valida istanza di trattazione orale, la corte d'appello può decidere il gravame in camera di consiglio ai sensi delle norme procedurali previste; la mancata trattazione in udienza non determina automaticamente la nullità se la richiesta era inesistente o formalmente inammissibile.
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito e la valutazione probatoria operata dai giudici di merito: il rimedio è ammissibile solo per vizio di diritto o per motivi specifici indicati dall'art. 606 c.p.p.
- Nel reato di ricettazione, l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto anche da circostanze indiziarie e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa: l'assenza di documentazione plausibile o la presenza di alterazioni visibili del bene sono elementi sintomatici di mala fede.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto conviene dimostrare l'assenza di elementi richiesti dalla norma penale oppure individuare contraddizioni o illogicità nella motivazione del giudice di merito, non limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Se si deduce una nullità o un vizio procedurale è importante che i relativi atti siano prodotti e risultino formalmente validi nel fascicolo (es. sottoscritti digitalmente quando richiesto), perché la mancata puntuale produzione può far decadere la doglianza.
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