Cassazione Penale, Ordinanza n. 04292/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto, relativo al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: lamentava l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 4, c.p., in relazione a un fatto qualificato come furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norme richiamate
La norma sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente, ma il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata.
Sono le disposizioni relative al furto, nella forma base e aggravata, cui si riferiva la contestazione in relazione alla richiesta attenuante.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo dedotto contro il mancato riconoscimento di un'attenuante speciale si risolva in una censura manifestamente infondata rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Nel furto aggravato, il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere efficacemente contestato se il ricorso non si confronta con il diritto vivente richiamato dalla Corte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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