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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04026/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Tra un correntista e l'istituto di credito era in essere un contratto di conto corrente con apertura di credito fino a euro 5.000. La banca aveva sollecitato più volte il rientro e poi comunicato la revoca dell'affidamento, la chiusura del conto e la revoca della convenzione di assegno; il correntista sosteneva di essersi recato in banca per versare la somma necessaria, ma di esserne stato impedito perché il rapporto era già stato chiuso, con conseguente protesto di un assegno emesso poco prima e danno reputazionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, pur rilevando l'illegittimità del recesso immediato senza preavviso, ma negando il nesso causale tra tale condotta e il danno e ritenendo non provata la pretesa risarcitoria. La banca ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa/incompleta valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1833 e 1842 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato le diffide precedenti e avrebbe erroneamente tenuto distinti conto corrente e apertura di credito; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1175, 1375 e 1833 c.c., deducendo che non sarebbe stato valutato correttamente il comportamento del correntista; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese pur avendo confermato il rigetto della domanda e senza un valido presupposto per la compensazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per carenza di interesse, osservando che la banca era totalmente vittoriosa nel merito e che le censure miravano solo a ottenere una diversa motivazione della sentenza d'appello, priva di autonoma attitudine al giudicato. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, sia per il primo grado sia per l'appello, perché in caso di rigetto dell'impugnazione il giudice di appello non può modificare le spese del primo grado in assenza di specifico motivo sul punto, e la diversa motivazione della sentenza non integra di per sé un valido presupposto per derogare al principio di soccombenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, ha posto le spese di primo grado, di appello e di legittimità a carico del correntista, liquidandole nei rispettivi importi indicati nel dispositivo, oltre alle spese di CTU già poste a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'asserita errata valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito della censura perché la dichiara inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della valutazione probatoria; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 1833 c.c.

    Richiamato sia per la questione del recesso dal conto corrente con preavviso, sia per la valutazione della condotta delle parti; la Corte precisa però che la doglianza della banca non è scrutinabile perché diretta solo a ottenere una diversa motivazione su una decisione comunque favorevole.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia del contratto di apertura di credito rispetto al conto corrente; la doglianza è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre la violazione dei doveri di correttezza; il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre la violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto; il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso; la Corte non lo esamina nel merito per i primi due motivi, mentre accoglie il terzo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo e applicato dalla Corte per affermare che, a fronte della soccombenza del correntista, le spese dovevano seguire il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, la mera diversa motivazione della sentenza impugnata non integra un valido presupposto per la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La parte integralmente vittoriosa nel merito non ha interesse a impugnare la sentenza soltanto per ottenere una diversa o più favorevole motivazione, salvo che dalla motivazione derivi una statuizione autonoma sfavorevole suscettibile di giudicato.
  • Quando il giudice d'appello rigetta l'impugnazione e conferma la decisione di primo grado, non può modificare la regolazione delle spese del primo grado se manca uno specifico motivo di gravame sul punto.
  • La compensazione delle spese richiede un presupposto normativamente rilevante e non può essere fondata sulla sola diversità della motivazione rispetto alla sentenza impugnata.
  • In caso di totale soccombenza di una parte, le spese di lite devono seguire il criterio della soccombenza anche in appello e in cassazione, salvo una valida ragione legale di compensazione.
  • L'autonomia tra contratto di conto corrente e apertura di credito non consente, di per sé, di superare la regola processuale sull'interesse ad impugnare quando la decisione finale resta favorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di liteMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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