Cassazione Penale, Sentenza n. 43900/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione per vari motivi: (i) errata determinazione della data di consumazione del reato di truffa e conseguente mancato riconoscimento della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado (si sostiene che la truffa sia reato istantaneo consumato alla consegna di dieci assegni il 21/6/2006 o al loro incasso, non protratto fino al 2009); (ii) violazioni processuali per mancata acquisizione di due informative della Guardia di Finanza (23/7 e 9/9/2008) e per mancata acquisizione di una registrazione fonografica prodotta dalla parte; (iii) errori sulla ricostruzione del dolo iniziale e sulla qualificazione della condotta (si sostiene si tratti di mera responsabilità civilistica e non di truffa); (iv) contraddittorietà della motivazione in ordine alla consapevolezza della parte civile del ruolo degli imputati; (v) illegittima conferma delle statuizioni civili nonostante la declaratoria di estinzione del reato e la questione di costituzionalità dell'art. 578 cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la parte relativa alla prescrizione. Ha stabilito che la fattispecie non rientra nella truffa a consumazione prolungata: le condotte successive alla stipula e alla consegna degli assegni costituiscono meri postfacta volti a ritardare lo svelamento, non atti autonomamente dotati di capacità decettiva e non efficaci a prolungare la consumazione in rapporto causale al danno o al profitto ingiusto. Il reato si è quindi perfezionato con la consegna dei dieci assegni nel giugno 2006 (importo complessivo €121.000) e risultava già estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado (30/9/2014). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la retrodatazione della declaratoria di estinzione per prescrizione, revocando le statuizioni civili pronunciate nel processo penale. Le ulteriori doglianze difensive (prove non acquisite, registrazioni, questioni di merito sul dolo, posizione singola di un imputato) sono state assorbite dall'annullamento senza rinvio, e la parte civile è rimessa alla tutela nella sede competente civilistica per la pretesa risarcitoria.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per giustificare la trattazione con rito cartolare (procedimento semplificato in Cassazione).
Norma sostanziale che definisce il reato di truffa: la Corte ha interpretato la fattispecie come reato istantaneo perfezionatosi con la consegna degli assegni; ha escluso la qualificazione come consumazione prolungata in mancanza di atti successivi che aggravino causalmente il danno o il profitto.
Previsione sulla acquisizione di atti di altri procedimenti: la questione relativa all'acquisizione è stata prospettata dalla difesa ma non decisa nel merito perché la Cassazione ha annullato senza rinvio per prescrizione (doglianze assorbite).
Richiamato dalla difesa in relazione a presunte violazioni procedurali nell'acquisizione di informative; anche questa doglianza è stata assorbita dall'annullamento senza rinvio.
art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa in relazione alla produzione di atti e documenti; la questione non è stata risolta nel merito perché il giudizio di cassazione si è concentrato sulla prescrizione e ha annullato senza rinvio.
Norma che disciplina le statuizioni civili nel processo penale: la Corte ha revocato le statuizioni civili in presenza della declaratoria di estinzione del reato e ha rimesso la pretesa risarcitoria alla sede civile; è richiamata anche la questione di costituzionalità pendente, ma la revoca è stata comunque disposta.
Massime di principio
- La configurazione della truffa come reato a consumazione prolungata richiede che le condotte successive non siano meri postfactum, ma abbiano autonoma efficacia decettiva e un rapporto di causalità con l'aggravamento del danno o con il conseguimento dell'ingiusto profitto.
- Se il comportamento iniziale integra gli artifici essenziali della truffa (ad es. consegna di somme o titoli) la consumazione si considera avvenuta in quella fase e il termine di prescrizione decorre da tale momento; le azioni successive volte solo a ritardare lo svelamento non prolungano di per sé la consumazione.
- Quando la Cassazione annulla senza rinvio per prescrizione, le questioni probatorie e di merito sollevate in appello e cassazione possono risultare assorbite e restare prive di decisione nel merito; ciò può comportare la revoca delle statuizioni civili pronunciate nel processo penale.
- Le prove tratte da altri procedimenti (informative, atti acquisiti altrove) e le registrazioni fonografiche possono essere rilevanti, ma la loro mancata acquisizione può non essere esaminata se il vizio sostanziale (es. prescrizione) determina l'annullamento senza rinvio; in ogni caso è opportuno nella fase istruttoria indicare con precisione data, luogo e modalità della registrazione per aumentarne l'efficacia probatoria.
- La parte civile che ha ottenuto una statuizione risarcitoria in sede penale ma vede il reato estinto per prescrizione perde quel titolo nel processo penale e dovrà agire separatamente in sede civile per la tutela del danno.
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