Cassazione Penale, Ordinanza n. 29814/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei e giorni dieci di arresto ed euro 1.250 di ammenda per i capi a) e b), relativi ai reati di cui all'art. 707 c.p. e all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, formalmente qualificato come erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, le deduzioni erano però generiche e non correlate alla motivazione del diniego della causa di esclusione della punibilità. In particolare, il ricorrente avrebbe sovrapposto la dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 707 c.p. con l'istanza di applicazione della particolare tenuità del fatto, che presuppone invece l'integrazione di tutti gli elementi del reato; inoltre, per l'altro reato, aveva invocato l'esistenza di un giustificato motivo, cioè una causa di insussistenza del fatto, incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, perché mescolavano piani diversi: da un lato l'asserita insussistenza dei reati contestati, dall'altro la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto che richiede la previa integrazione del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione, rispetto alla quale il ricorrente aveva dedotto alternativamente l'insussistenza del reato e la particolare tenuità del fatto.
norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione, rispetto alla quale il ricorrente aveva dedotto la sussistenza di un giustificato motivo, incompatibile con la richiesta di particolare tenuità del fatto.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che presuppone l'integrazione di tutti gli elementi del reato ed è incompatibile con censure che negano in radice la sussistenza del fatto tipico.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è logicamente incompatibile con una difesa che contesti l'integrazione stessa del reato, poiché la particolare tenuità del fatto presuppone che gli elementi costitutivi del reato siano tutti realizzati.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se sovrappone piani difensivi tra insussistenza del fatto e causa di non punibilità.
- Non può essere utilmente invocata la particolare tenuità del fatto quando, per uno dei reati contestati, la censura si fonda sull'esistenza di un giustificato motivo che esclude la tipicità del fatto anziché sulla sua offensività tenue.
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