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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21854/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Un condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Con un unico motivo, formalmente ricondotto all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 47 ord. pen., ha dedotto l'immotivato rigetto della domanda e ha contestato la valutazione compiuta dal giudice di merito, lamentando vizi motivazionali e sostanzialmente chiedendo una diversa lettura degli elementi considerati nella relazione di sintesi e della propria situazione personale. Il Tribunale aveva fondato il diniego su una valutazione negativa della personalità del condannato, ritenendo che emergessero una lettura persecutoria dei fatti, deresponsabilizzazione, scarsa consapevolezza della propria violenza e dell'antigiuridicità delle condotte, oltre a un pervasivo vissuto di ostilità; tali elementi avevano portato a ritenere necessario il proseguimento del percorso intramurario, anche in considerazione del fine pena non prossimo, per favorire la presa di coscienza degli aspetti critici e prevenire recidiva. Il ricorrente ha quindi censurato la motivazione e, in sostanza, la valutazione prognostica sfavorevole, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure perché dirette a prospettare difetti motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato e, soprattutto, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre affermato che la scelta della misura alternativa e la valutazione della sua idoneità ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili quando sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente, come nel caso di specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene evocato dal ricorrente per denunciare un preteso errore di diritto in relazione al diniego della misura alternativa.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    viene evocato dal ricorrente per dedurre vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 47 ord. pen.

    norma invocata in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenze/criticità dell'atto di impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale ulteriore disposizione che conduce all'inammissibilità delle censure rivalutative.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del merito, delle fonti di prova o della personalità del condannato, salvo specifici travisamenti processuali dedotti in modo puntuale.
  • La scelta tra le misure alternative e il giudizio sulla loro idoneità rispetto alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione tale apprezzamento è sindacabile solo se la motivazione manchi, sia apparente o presenti manifeste illogicità emergenti dal testo.
  • Una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, degli elementi fattuali e personologici rilevanti per la prognosi sfavorevole è sufficiente a sorreggere il diniego della misura alternativa e resiste al controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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