Cassazione Penale, Ordinanza n. 21471/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza resa dal GIP in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il giudice di merito ha ritenuto insussistenti cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ha qualificato i fatti come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e ha giudicato congrua la pena concordata. Il ricorso era quindi diretto contro la decisione di patteggiamento, ma il contenuto specifico dei motivi non è ulteriormente dettagliato nel testo; si ricava solo che la doglianza non rientrava nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in particolare perché non emergeva un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, nel caso concreto, il Tribunale si era correttamente attenuto ai criteri richiesti: assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., corretta qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e congruità della pena. La declaratoria di inammissibilità è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione succinta della sentenza che recepisce l'accordo.
Il giudice deve verificare l'eventuale presenza di cause di proscioglimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali cause.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
La qualificazione giuridica dei fatti come violazione della norma sugli stupefacenti è stata ritenuta corretta dal giudice di merito.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere pronunciata senza formalità, de plano.
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., delimitando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, quale motivo di ricorso avverso il patteggiamento, è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile, non opinabile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
- Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché rechi l'indicazione del fatto, la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
- Il giudice, prima di recepire l'accordo tra le parti, deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; se tale verifica ha esito negativo, la sentenza può essere validamente pronunciata.
- L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità, con procedimento de plano.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa.
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